Bilancio di previsione: è nullo se non corredato da Piano degli indicatori e dei risultati attesi

Nella Sentenza n. 1156 del 20 luglio 2017 del Tar Catanzaro, la questione controversa in esame riguarda il bilancio di previsione di un Comune nel caso in cui il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio non sia stato depositato, nei termini previsti dal Regolamento di contabilità, insieme al progetto di bilancio e agli altri documenti contabili obbligatori.

I Giudici rilevano che l’art. 18-bis del Dlgs. n. 118/11 stabilisce che gli Enti Locali allegano il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo. Inoltre, pongono in evidenza che il Dm. Interno 22 dicembre 2015, emanato allo scopo di fornire gli schemi unitari per la redazione del Piano, specifica che, a partire dall’esercizio 2016, gli Enti Locali ed i loro Enti ed Organismi strumentali allegano il Piano al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo. Dunque, se il Piano deve essere allegato al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo, ne deve seguire tutto l’iter, dal deposito del progetto sino all’approvazione. Infine, i Giudici chiariscono che non si può affermare che esso debba essere allegato solo dopo l’approvazione del bilancio cui è accessorio, allo scopo di tener conto di eventuali emendamenti. Al contrario, gli emendamenti al bilancio eventualmente approvati si ripercuotono anche in una modifica del Piano. Quindi, nel caso di specie deve essere annullato il bilancio di previsione di un Comune nel caso in cui il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio non sia stato depositato, nei termini previsti dal Regolamento di contabilità, insieme al progetto di bilancio e agli altri documenti contabili obbligatori.