Nell’Ordinanza n. 18323 del 25 luglio 2017 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità chiariscono che, in tema di Ici, l’art. 2 del Dlgs. n. 504/92, che esclude l’autonoma tassabilità delle aree pertinenziali, fonda l’attribuzione della qualità di “pertinenza” sul criterio fattuale e cioè sulla destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio od ornamento di un’altra, senza che rilevi l’intervenuto frazionamento dell’area posta a servizio di un edificio, avente esclusivo rilievo formale.
Pertanto, la sopravvenuta modifica catastale assume valore solo formale, anche se rimane a carico del contribuente l’onere di provare la presenza in concreto dei presupposti sui quali si fonda la qualità di pertinenza.






