Comune nato da fusione: limite spesa personale è dato dalla somma della spesa media sostenuta da ciascun Ente nel triennio pre-fusione

Nella Delibera n. 1 del 17 gennaio 2018 della Corte dei conti Piemonte, viene chiesto un parere sui criteri di determinazione del tetto di spesa complessivo di cui all’art. 1, comma 557, della Legge n. 296/06 per un nuovo Comune costituito dalla fusione di Comuni preesistenti con popolazione singolarmente inferiore ai 1.000 abitanti. La Sezione ritiene che anche gli Enti di nuova istituzione e i Comuni istituiti, come nella fattispecie, a seguito dei processi di fusione (Enti derivanti da fusione per Unione o gli Enti incorporanti a seguito di fusione per incorporazione) previsti dalla legislazione vigente, che hanno concluso tali processi entro la data del 1° gennaio 2016, sono assoggettati all’obbligo del concorso agli obiettivi di finanza pubblica a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi del Dl. n. 210/15.

Ciò premesso, la Sezione rileva come, in materia di limite della spesa del personale, stante l’immediata vigenza dei nuovi saldi di finanza pubblica, non sia più applicabile il disposto dell’art. 31, comma 23, della Legge n. 183/11, e la conseguente “vacanza triennale”, secondo cui “gli Enti Locali istituiti a decorrere  dall’anno 2011 sono soggetti alle regole del Patto di stabilità interno dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze dell’anno successivo all’istituzione medesima”.

Per i Comuni istituiti a seguito di fusione, a norma dell’art. 1, comma 450, della Legge n. 190/14(come modificato dall’art. 21, comma 2-bis, del Dl. n. 50/17, convertito con modificazioni dalla Legge n. 96/17 ed in vigore dal 24 giugno 2017), resta “fermo il divieto di superamento della somma della media della spesa di personale sostenuta da ciascun Ente nel triennio precedente alla fusione”, e comunque “il rispetto del limite di spesa complessivo definito a legislazione vigente”.