Nella Delibera n. 5 del 24 gennaio 2018 della Corte dei conti Puglia, un Sindaco ha chiesto un parere in ordine ai contributi economici destinati a soggetti beneficiari reclutati secondo criteri di necessità e indigenza in relazione alla spesa per il personale.
I Giudici pugliesi confermano quanto precedentemente statuito dalla Sezione delle Autonomie nella Delibera n. 29/17:
– le erogazioni di contributi individuali per prestazioni occasionali svolte per finalità solidaristiche, assistenziali o comunque di interesse sociale trovano la naturale disciplina nelle previsioni di cui all’art. 54-bis del Dl. n. 50/17, convertito con modificazioni dalla Legge n. 96/17, secondo cui la relativa spesa è ricompresa tra gli oneri per il personale;
– la possibilità di ricorrere ad erogazioni finanziarie finalizzate a forme di sostegno sociale, mediante contribuzioni individuali al di fuori di un rapporto di lavoro, anche solo occasionale, è affidata alla valutazione del soggetto responsabile della gestione delle risorse finanziarie dell’Ente Locale, cui spetta, in concreto, di verificare la prevalenza della finalità solidaristica e l’insussistenza di elementi che depongano per l’instaurazione di un rapporto lavorativo.





