Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana, Sentenza n. 187 del 16 novembre 2021
di Antonio Tirelli
Oggetto:
Condanna dell’Economo di un Comune per irregolarità nel rendiconto 2014: conferma, con riduzione, della Sentenza di primo grado n. 5/2021.
Fatto:
Nel 2017 il Magistrato della Corte dei conti esamina la gestione presentata per l’anno 2014 dall’Economo di questo importante Comune (65.000 abitanti), rilevando delle irregolarità: rendicontazione frazionata; impegni per le spese economali disposte sia a competenza che a residui; carenza nelle verifiche del Collegio dei Revisori; spese di rappresentanza, per acquisto di giornali e riviste, spese per manutenzioni e riparazioni varie e spese che non hanno natura economale (per la non corretta compilazione dei buoni d’ordine o la mancanza degli stessi). Le spese ritenute non discaricabili sono circa Euro 14.800.
L’Economo ha dato riscontro nel 2017.
Con relazione del 2020 il Magistrato designato ha chiesto l’iscrizione a ruolo d’udienza, fissata dal Presidente per la fine di ottobre 2020. Con memoria tempestivamente depositata si è costituito l’Agente contabile (economo).
La Sezione giurisdizionale di I grado (Sentenza n. 5/2021), dopo aver esaminato dettagliatamente la normativa ed in particolare il Regolamento di contabilità vigente nell’anno 2014 (approvato nel 2001), ed il Capo XII intitolato “Servizio Economato”, entra nel merito. Per le “spese di rappresentanza” evidenzia che, per alcune, sono“prive del requisito della inerenza con le finalità istituzionali dell’Ente”, ed altre “non si ravvisa motivi di urgenza ed imprevedibilità” perché programmabili. Per questa tipologia di spesa il discarico non può essere preannunciato per circa Euro 700. Per le “spese per giornali, riviste e pubblicazioni periodiche” evidenzia che sono state saldate fatture del 2013 (periodo settembre/dicembre 2013) utilizzando i fondi economali del 2014; inoltre, “difetta ogni riferimento all’Ufficio o Servizio del Comune richiedente” per cui è preclusa la verifica dell’utilità della spesa stessa; infine, “la firma dei documenti contabili deve essere leggibile e accompagnata dal timbro o dall’indicazione del nome e cognome di chi sottoscrive”. Per questa tipologia di spesa di discarico non ammesso, l’importo è di Euro 3.250. Per la tipologia delle spese per“manutenzione, riparazione e varie”evidenzia che alcune fatture sono risalenti ad esercizi finanziari pregressi all’esercizio 2014, per cui non sono ammesse spese per Euro 1.280. Per la tipologia di “Altre forniture varie” segnala che alcune spese non hanno carattere di urgenza e non sempre trovano copertura in alcuna disposizione del Regolamento di contabilità (fornitura di alimenti, bevande, dolci, detersivi, stoviglie in plastica destinate a vari Centri sociali e acquisto di piante ornamentali, nonché per l’acquisto di tessuto per divano e poltrone del Sindaco), mentre altre potrebbero essere ricondotte tra le spese di rappresentanza. Per tali tipologie non sono ammesse spese per circa Euro 7.000. Per la tipologia di “Sanzioni amministrative”,il Collegio rileva che quello di Euro 60 è stata recuperata in danno del dipendente trasgressore, mentre nella seconda (Euro 38,64) l’Economo “ha reiteratamente sollecitato il Dirigente competente a recuperare la somma nei confronti del Dirigente responsabile delle violazioni”, dimostrando “di aver fatto quanto poteva e doveva”. In conclusione, il Collegio dichiara la irregolarità del conto 2014 per un importo di oltre Euro 13.000.
L’interessato presenta ricorso in appello, per cui l’ammontare del danno da rifondere al Comune è ridotto a Euro 9.000.
Sintesi della Sentenza:
La difesa dell’Economo afferma che non era di sua competenza poter modificare quanto affermato dai primi Giudici, in merito alla competenza circa la determinazione dei fondi economali (di competenza della Giunta) e del fatto dei mancanti controlli dell’Organo di revisione. Circa le spese di rappresentanza esse sono tutte “di modesta entità, e che sono state effettuate in favore di soggetti esterni all’Ente (non destinate a dipendenti o Amministratori del Comune) – tutte le spese censurate dal Giudice di prime cure sono ascrivibili alle fattispecie descritte dall’art. 120 lett. c), e rivestono finalità rappresentative verso l’esterno; – alcune di tali spese (targhe, coppe, pernottamento del maratoneta e similari) non necessitano della presenza del presupposto dell’urgenza in quanto non previsto dal regolamento. analogamente, le spese di rappresentanza, di ospitalità, di organizzazione di congressi, convegni, manifestazioni, cerimonie e similari, non richiedono il carattere dell’urgenza. Secondo la Difesa è decisivo che tali spese rispondano all’interesse dell’amministrazione di costruire un rapporto di empatia tra l’Ente pubblico e i cittadini”. Circa le spese “per giornali e riviste” è stata data la prova che “sono state consegnate ai vari Dirigenti dell’Ente con la produzione delle ‘bollette’ dagli stessi sottoscritte, fermo restando che nella fattura è riportato l’Ufficio che ha richiesto tale fornitura. Inoltre, la fornitura per giornali ai centri sociali richiesta dal Dirigente competente è in linea con la funzione esercitata dall’Ente Locale nei servizi sociali e con lo scopo di favorire una migliore salute psichica degli anziani interessati agli avvenimenti della Comunità locale, nazionale ed internazionale”.
I Giudici ritengono fondata la censura della decisione, per le spese di rappresentanza della “contestata mancanza del requisito della urgenza e della non programmabilità, e alla non effettiva corrispondenza di tali spese con l’interesse dell’ente nella sua attività di rappresentanza”. Affermano che “il quadro normativo sotteso alla identificazione di poteri e obblighi dell’agente contabile economo appellante non consente – al di fuori dell’ipotesi di stretta interpretazione di un potere di veto ad una spesa che non rientri tra quelle indicate nel Regolamento di contabilità – di rinvenire nella specie di una spesa preventivabile e programmabile su risorse ordinarie, ma non programmata, la violazione di alcun obbligo positivamente previsto da cui dedurre e contestare profili di responsabilità. Per cui, in assenza di profili di illegittimità della spesa in quanto non sussumibile nelle categorie specificamente elencate nella norma regolamentare, e stante l’attuale tenore delle disposizioni contenute nella fonte normativa che regola i compiti e le prerogative dell’economo nel Comune, la spesa va ammessa a discarico”.
Circa le spese per “giornali e riviste” i Giudici ritengono da discaricare quelle relative “alla fornitura di giornali e riviste disposta per soddisfare le esigenze di Centri sociali operanti nel territorio comunale”. Circa le altre spese per “forniture varie” il Collegio ne annette per circa Euro 1.280, trattandosi di spese per servizi in economia. Il Collegio conclude che non è condivisibile “le prospettazioni della Difesa dell’appellante in ordine all’assenza dell’elemento psicologico in quanto, a differenza da quanto sostenuto, alla constatata irregolarità delle procedure relative agli ordinativi non ammessi a discarico riportati nella Sentenza di primo grado, consegue con immediatezza la responsabilità dell’agente contabile economo che non ha diligentemente adempiuti a specifici obblighi normativamente disciplinati. Prima di procedere ai pagamenti, l’agente contabile economo ha il preciso onere di verificare che il procedimento a monte del pagamento sia regolarmente finalizzato e che sia giustificato da un idoneo supporto documentale che renda esplicita l’indicazione della motivazione della spesa a riscontro della regolarità della stessa. Circostanza che, nella specie in contestazione – e per i singoli ordinativi indicati come non ammessi a discarico – non risulta documentata. Merita di essere chiarito, in proposito, che in ordine agli ambiti in cui ascrivere l’accertamento dell’elemento psicologico dell’Agente contabile Economo, e per definirne gli elementi di identificazione (a differenza da quanto prospettato dalla Difesa dell’appellante) non è rilevante e/o esimente la circostanza che i Dirigenti che ordinano la spesa operino una preventiva valutazione della corrispondenza della spesa all’interesse dell’Ente, quanto piuttosto che l’enunciata o presupposta corrispondenza sia o meno riscontrata documentalmente dall’Economo e che, in concreto, l’Agente contabile non provveda al pagamento in assenza della formale regolarità della procedura strumentale al pagamento. Ed è evidente che essendo un preciso obbligo dell’economo procedere a tale riscontro, l’inottemperanza nei termini descritti è espressione di grave violazione di legge. Così connotato l’elemento psicologico, la circostanza, tuttavia, che la disciplina recata dal Regolamento di contabilità appare caratterizzata da un livello non elevato di dettaglio – invece auspicabile – e che in un tale contesto sia consistente il numero degli ordinativi di pagamento che hanno caratterizzato la gestione economale per l’anno 2014 consente di aderire alla richiesta della Difesa dell’appellante e in applicazione del potere riduttivo di determinare in Euro 9.000 l’importo complessivo delle spese non ammesse a discarico per le quali è confermato l’obbligo di refusione a carico dell’appellante”.
Commento:
È una delle tante Sentenze dalle quali si evince la carenza del “Regolamento dei servizi economali” circa l’elenco dettagliato delle spese che possono essere pagate dall’economo.
Viene anche evidenziato che tutta la documentazione deve essere molto dettagliata e precisa.
Si sottolineano i dettagli delle 2 Sentenze che possono essere molto utili per una revisione di tutte le procedure.
I Giudici sono critici circa l’attività dell’Organo di revisione (2 verifiche trimestrali anziché 4).




