Enti Locali: Servizi extrascolastici estesi a favore di soggetti non residenti nel territorio comunale

Nella Delibera n. 30 del 23 marzo 2018 della Corte dei conti Piemonte, un Comune chiede un parere sulla possibilità, da parte dell’Amministrazione comunale, di estendere anche a bambini non residenti gli stessi servizi erogati in tema di Scuola primaria ai bimbi residenti. La Sezione evidenzia che, in linea generale, gli Enti Locali, secondo le disposizioni di cui al Dlgs. n. 267/00, rivolgono la propria attività nei confronti della propria popolazione e del proprio territorio, ma non può ritenersi preclusa un’azione comunale diretta ad estendere i Servizi extrascolastici a favore di soggetti non residenti nel territorio comunale, all’esito comunque di una valutazione discrezionale dell’Ente, con il relativo accollo dei corrispondenti oneri contributivi. Il detto allargamento della platea dei destinatari dei Servizi comunali a favore di non residenti deve risultare corroborato da un superiore interesse pubblico e, quindi, da un’utilità effettiva, la quale, anche se in via indiretta, produca un concreto vantaggio nei confronti della stessa collettività territoriale. L’Ente Locale, relativamente alla destinazione di risorse comunali a vantaggio di non residenti, appare legittimato, in funzione della disciplina dell’erogazione dei Servizi complementari extrascolastici, a far ricorso allo strumento del Regolamento volto ad individuare le modalità di gestione cui può far seguito la Convenzione con i diversi Comuni.