Nell’Ordinanza n. 9430 del 17 aprile 2018 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità chiariscono che, nel Processo tributario, le notifiche a mezzo Posta elettronica certificata sono consentite solo laddove è operativa la disciplina del cosiddetto “Processo tributario telematico”. Nello specifico, ai sensi dell’art. 16-bis, comma 3, del Dlgs. n. 546/92, le notifiche tramite Pec degli atti del Processo tributario sono previste in via sperimentale solo a decorrere dal 1° dicembre 2015 esclusivamente dinanzi alle Commissioni tributarie della Toscana e dell’Umbria. Al di fuori delle ipotesi consentite, la notificazione deve ritenersi giuridicamente inesistente ed, in quanto tale, non sanabile.







