Nella Sentenza n. 952 del 24 aprile 2018 del Tar Calabria, i Giudici statuiscono che la Commissione di gara è illegittima quando il Presidente della Commissione è anche Responsabile dell’Ufficio comunale e ha redatto e sottoscritto il bando. In particolare, nel caso di specie, viene impugnato il provvedimento di aggiudicazione di una gara, relativa ai lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza, l’efficientamento energetico e il completamento dell’edificio scolastico destinato a Scuola media.
I Giudici osservano che il regime delle incompatibilità introdotto dall’art. 77, comma 4, del Dlgs. n. 50/16, e soprattutto la possibilità di nominare il Rup quale membro della Commissione aggiudicatrice, ha dato luogo “a notevoli contrasti interpretativi, tanto da aver indotto il Legislatore ad intervenire sul punto in sede del cd. ‘Correttivo’”. I Giudici affermano che è violato il principio di separazione tra l’Organo che predispone il Regolamento di gara e quello chiamato a concretamente applicarlo, cui è informato il regime di incompatibilità di cui all’art. 77 del Dlgs. n. 50/16, con conseguente illegittimità della determinazione di nomina della Commissione. Dall’accertamento di tale radicale illegittimità dell’atto presupposto consegue la illegittimità derivata (peraltro, con efficacia caducante, vista la natura temporanea e specifica alla singola procedura delle funzioni assolte dalla Commissione di gara) di tutti gli atti della procedura, ivi compreso il provvedimento di aggiudicazione e pertanto l’obbligo dell’Amministrazione di rinnovare la gara, a partire dalla nomina della Commissione di gara.




