Nella Delibera n. 55 del 23 maggio 2018 della Corte dei conti Piemonte, viene chiesto se, in mancanza della Contrattazione decentrata integrativa sulla parte economica, l’Ente possa erogare la somma vincolata prevista per l’erogazione dei trattamenti economici accessori.
La Sezione afferma che se la costituzione del “Fondo” è presupposto per la costituzione del vincolo nel risultato di amministrazione, la stipula del contratto decentrato costituisce il presupposto indefettibile per l’erogazione delle risorse, rappresentando tale contratto il titolo giuridico legittimante.
Per quanto riguarda l’erogazione delle somme vincolate in mancanza della Contrattazione decentrata integrativa l’Aran, nel Parere n. 1901/17, ha ritenuto,
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