Nella Sentenza n. 1182 del 20 febbraio 2019 del Consiglio di Stato, i Giudici chiariscono che il diniego di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori (“white-list”) non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa è disciplinato dagli stessi principi che regolano l’interdittiva Antimafia, in quanto si tratta di misure volte alla salvaguardia dell’ordine pubblico economico, della libera concorrenza tra le Imprese e del buon andamento della Pubblica Amministrazione. Peraltro, non è ostativo al diniego di iscrizione alla “white-list” la circostanza che la Società che ha presentato la relativa istanza abbia costituito una Associazione Antiracket. I Giudici precisano che le disposizioni relative all’iscrizione nella cd. “white-list” formano un corpo normativo unico con quelle dettate dal “Codice Antimafia” per le relative misure Antimafia (comunicazioni ed informazioni), tanto che, come chiarisce l’art. 1, comma 52-bis, della Legge n. 190/2012, introdotto dall’art. 29, comma 1, del Dl. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 114/2014, “l’iscrizione nell’elenco di cui al comma 52 tiene luogo della comunicazione e dell’informazione Antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per la quali essa è stata disposta”. Anche in relazione al diniego di iscrizione nella “white-list” – iscrizione che presuppone la stessa accertata impermeabilità alla criminalità organizzata – è sufficiente il pericolo di infiltrazione mafiosa fondato su un numero di indizi tale da rendere logicamente attendibile la presunzione dell’esistenza di un condizionamento da parte della criminalità organizzata. Infine, i Giudici specificano che la costituzione di una Associazione Antiracket è un nuovo strumento utilizzato dalla mafia per insinuarsi nell’economia del Paese. Accreditarsi l’opinione pubblica e le forze dell’ordine, passando per vittima della criminalità organizzata, di cui invece si muovono le fila. Passare per vittima di un reato può essere un ottimo espediente per celare di essere invece tra i mandanti dello stesso.




