Nella Delibera n. 4 del 1° aprile 2019 della Corte dei conti Autonomie, la Sezione ha chiarito che la determinazione del limite del c.d. “turn over” nei Comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti, laddove si siano verificate cessazioni di rapporti a tempo indeterminato, sia da intendersi in termini di equivalenza finanziaria, e quindi, possa prescindere dalla corrispondenza numerica tra personale cessato e quello assumibile, nonché dalla corrispondenza tra le categorie professionali di appartenenza del predetto personale, a condizione che sia rispettato il limite della spesa per il personale sostenuta nel 2008.
Conseguentemente, purché permanga l’invarianza della spesa,
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