Nella Delibera n. 332 del 27 novembre 2014 della Corte dei conti Lombardia, un Sindaco di un Comune ha posto 3 quesiti:
1) se sia legittimo, da parte di Società strumentale controllata da Società in house providing esercitare la gestione, mediante affidamento diretto, di servizi pubblici locali che rientrano nelle “funzioni fondamentali” dei Comuni previste dall’art. 14, comma 27, del Dl. n. 78/10 convertito in Legge n. 122/10, come modificato dall’art. 19, del Dl. n. 95/12 convertito in Legge n. 135/12, sostituendosi di fatto alla Pubblica Amministrazione;
2) se sia legittimo, riguardo il previsto “controllo analogo”, estendere tale controllo anche alle Società controllate con le quali l’Ente Locale ha un rapporto contrattuale diretto, avendo affidato a suo tempo la gestione dei servizi ad una holding Spa, mentre la gestione degli impianti è svolta da una Società controllata Srl che ha a sua volta subappaltato la gestione dei depuratori ad altra ditta;
3) se sia ancora possibile e legittimo, allo stato attuale della normativa, il modello gestionale ed organizzativo del “Servizio idrico integrato” disciplinato dall’Ufficio di Ambito, suddiviso in 5 ambiti territoriali con 5 operatori diversi e con l’applicazione di diverse tariffe.
La Sezione osserva che la richiesta è ammissibile solo con riferimento all’ultimo quesito. Nello specifico, la Sezione sostiene che l’Ente di governo dell’ambito è tenuto, in primo luogo, a valutare se ricade nella fattispecie descritta nell’art. 7, del Dl. n. 133/14, convertito con modificazioni nella Legge n. 164/14 – che distingue 2 fattispecie, il comma 1 (affidamenti esistenti non conformi alla disciplina pro tempore vigente) ovvero nel comma 2 (affidamenti esistenti conformi alla disciplina pro tempore vigente) – valutando l’avvenuta redazione del piano d’ambito di cui all’art. 149, ovvero l’avvenuta scelta della forma di gestione e l’avvio della procedura di affidamento. A tal fine, la conformità alla disciplina deve essere apprezzata avendo come parametro di riferimento la legislazione in vigore nel momento di entrata in vigore della nuova normativa. Una volta effettuata tale valutazione, nell’ipotesi in cui ritenga di non trovarsi nelle condizioni di cui al suddetto comma 1, in via transitoria e avendo come finalità il conseguimento del principio di unicità della gestione, si avvarrà della disciplina di cui al comma 3. Segnatamente, nella fattispecie contemplata dal comma 3, il gestore unico subentra, anche parzialmente, alle gestioni esistenti allorquando, alla scadenza di queste, sia raggiunto un bacino d’utenza almeno pari al 25% della popolazione ricadente nell’ambito territoriale ottimale di riferimento. Per raggiungere siffatto bacino di riferimento il Legislatore consente l’affidamento del relativo servizio per una durata in ogni caso non superiore a quella necessaria al raggiungimento di detta soglia, ovvero per una durata non superiore alla durata residua delle menzionate gestioni esistenti, la cui scadenza sia cronologicamente antecedente alle altre, ed il cui bacino affidato, sommato a quello delle gestioni oggetto di affidamento, sia almeno pari al 25% della popolazione ricadente nell’ambito territoriale ottimale di riferimento.




