Trasferimento contanti: in vigore dal 1° luglio 2020 la nuova soglia di 2.000 Euro

A partire dal 1° luglio 2020, il divieto di trasferimento del denaro contante e di titoli al portatore, sia in Euro che in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi siano esse persone fisiche o giuridiche, nonché la soglia per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta (svolta dai soggetti iscritti nella Sezione prevista dall’art. 17-bis del Dlgs. n. 141/2010), è ridotto da Euro 3.000 ad Euro 2.000.

Sta infatti per entrare in vigore la modifica apportata all’art. 49 del Dlgs. n. 231/2007, dall’art. 18 del Dl. 26 ottobre 2019, n. 124, detto anche Collegato alla “Legge di bilancio 2020”, rubricato “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili” e meglio noto come “Decreto fiscale” (convertito con Legge n. 157/2019).
Ricordiamo che la norma è stata introdotta con l’intento di prevenire il riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.


Il nuovo tetto, pari a Euro 2.000, sarà in vigore fino al 31 dicembre 2021. A decorrere dal 1° gennaio 2022, l’importo – sempre in applicazione del citato art. 18 – sarà ulteriormente ridotto, arrivando alla cifra di Euro 1.000.
Ricordiamo che il medesimo “Decreto Fiscale” ha modificato anche le sanzioni applicabili in caso di violazione delle nuove soglie. Il nuovo comma 1-ter, art. 63, del Dlgs. n. 231/2007, ha infatti disposto che il minimo edittale delle sanzioni irrogabili per chi violi le disposizioni di cui sopra, sia pari a Euro 2.000.
Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale delle sanzioni irrogabili sarà inoltre ulteriormente abbassato a Euro 1.000.