Nella Delibera n. 99 del 3 agosto 2020 della Corte dei conti Lombardia, la Sezione afferma che il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio, derivante da Sentenza esecutiva, per le spese legali che il Comune è stato condannato a rifondere alla controparte vittoriosa in primo grado, già correttamente e doverosamente riconosciuto con Deliberazione consiliare secondo l’art. 194, comma 1, lett. a), del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel), non può estendersi alla diversa fattispecie di debito derivante dall’acquisizione del servizio legale di difesa in giudizio del Comune rimasto soccombente.







