Nella Sentenza n. 1992 del 24 settembre 2020 della Ctr Lombardia, i Giudici affermano che il riclassamento non ha effetto retroattivo. L’art. 74, del comma 1, della Legge n. 342/2000, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione a cura dell’ufficio competente. Si comprende la ratio della norma anche perché la parte destinataria della modifica catastale ha il diritto di impugnare tale modifica. Ergo, quando la modifica catastale effettuata diventa definitiva si può parlare di attribuzione catastale con tutte le conseguenze.







