di Francesco Vegni
Con l’inizio dell’anno 2024 molti Enti Locali si trovano a dover verificare il volume d’affari dei servizi Iva dell’anno 2023, per comprendere se poter optare, tramite il c.d. “comportamento concludente”, per le liquidazioni Iva trimestrali, oppure se dover esercitare la revoca, tornando alle liquidazioni Iva mensili, in caso di superamento delle soglie previste dalla normativa.
Ma vediamo di ricordare le norme in base alle quali è possibile esercitare la suddetta opzione.
L’art. 14, comma 11, della Legge n. 183/2011, stabilisce che “i limiti per la liquidazione trimestrale dell’Iva sono i medesimi di quelli fissati
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