Nell’Ordinanza n. 351 del 13 gennaio 2021 Corte di Cassazione, la Suprema Corte rileva che gli artt. 1 e 2 del Dlgs. n. 504/1992 individuano, quale presupposto per il pagamento dell’Ici, il possesso (termine da non intendersi nell’accezione di cui all’art. 1140 del Cc.) di un fabbricato, di un’area fabbricabile e di un terreno agricolo. Secondo l’art. 2 per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o iscrivibile al catasto dei fabbricati, per area fabbricabile, deve intendersi, ai fini che in tale sede rilevano, “(…) l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base
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