Corte dei conti Lombardia, Delibera n. 91 dell’8 aprile 2024
Nella fattispecie in esame, il Presidente di una Unione di Comuni (non obbligatoria) chiede un parere in merito agli “oneri per welfare integrativo art. 82 del Ccnl. 16 novembre 2022”, con riferimento a “modalità e soggezione al limite di spesa del salario accessorio e al limite delle spese per il personale nelle Unioni a cui i Comuni hanno trasferito tutto il personale”. In particolare, viene domandato se, per un Comune partecipante, la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei dipendenti (art. 82 del Ccnl. 16 novembre):
– costituisca spesa soggetta al tetto di spesa per il personale, in base ai vincoli stabiliti dalle norme richiamate nei principi affermati nelle deliberazioni n. 8/2011 e n. 20/2018 della Corte dei conti Autonomie;
– costituisca spesa soggetta al limite del trattamento accessorio ex art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/2017.
La Sezione rileva che in base alle decisioni della Corte dei conti Autonomie sopra citate sono stati stabiliti alcuni punti essenziali:
a) Le Unioni di Comuni sono soggette direttamente ai vincoli relativi alla spesa del personale stabiliti dall’art. 1, comma 562, della Legge n. 296/2006.
b) Il perimetro di spesa del personale per le Unioni di Comuni include gli oneri per il personale acquisito direttamente e quello utilizzato dall’Unione, in conformità ai principi di universalità del bilancio.
c) I Comuni partecipanti alle Unioni di comuni non obbligatorie sono soggetti ai vincoli relativi alla spesa di personale, compresa la quota per il personale utilizzato dall’Unione per svolgere le funzioni trasferite.
d) È fondamentale considerare tutte le spese di personale utilizzato dall’Unione nell’agglomerato soggetto a vincolo.
Inoltre, la “clausola di salvaguardia del limite complessivo della spesa di personale” è confermata dalla giurisprudenza contabile e dall’orientamento del Giudice delle leggi, il quale sottolinea il tendenziale contenimento della spesa pubblica attraverso la gestione associata di funzioni tra i Comuni. In conclusione, riguardo al primo quesito avanzato dall’Unione, la concessione di benefici assistenziali e sociali in favore dei dipendenti rientra nel tetto di spesa per il personale secondo la Legge n. 296/2006, come indicato dalle deliberazioni della Sezione delle Autonomie. Per quanto riguarda il secondo quesito, la Sezione osserva che in forza dell’art. 82, comma 2, Ccnl vigente, gli oneri di natura assistenziale e sociale possono essere sostenuti anche “mediante utilizzo di quota parte del ‘Fondo’ di cui all’art. 79, nel limite definito in sede di contrattazione integrativa”. Quindi, qualora il Fondo risorse decentrate venga destinato al welfare integrativo, detto ‘Fondo’ non è assoggettato – in parte qua – al limite fissato dall’art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/2017, posto che i benefici in esame hanno natura non retributiva.





