“Taglia idonei”: applicazione con efficacia retroattiva

Tar Lazio, Sentenza n. 6389 del 2 aprile 2024

Nella Sentenza in epigrafe indicata, l’Agenzia delle Entrate ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione di 530 dipendenti nell’Area Funzionari, con posti suddivisi regionalmente. Dopo la selezione, ha pubblicato un avviso che limitava gli idonei al 20% dei posti disponibili, escludendo alcuni candidati che avevano superato il punteggio minimo. Questi hanno impugnato la decisione, sostenendo che la normativa sul “taglia idonei” non doveva essere applicata al concorso in questione, poiché era stata modificata successivamente all’emanazione del Bando. Nello specifico, per le graduatorie dello scorso anno, è stata sollevata la questione su come debbano essere interpretate le modifiche all’art. 35, comma 5-ter, del Dlgs n. 165/2001, avvenute in un breve periodo di tempo, prima con l’art. 1-bis del Dl. n. 44/2023 (convertito nella Legge n. 74/2023) e successivamente con l’art. 28-ter del Dl. n. 75/2023 (convertito nella Legge n. 112/2023). Questa normativa, conosciuta come “taglia idonei”, limita il numero degli idonei al 20% dei posti disponibili, dopo l’ultimo candidato vincitore. I Giudici rilevano che la seconda modifica introdotta dal Dl. n. 75/2023 abbia congelato completamente la normativa del “taglia idonei” introdotta precedentemente con il Dl. n. 44/2023, ritardandone l’applicazione fino alle procedure successive. Di conseguenza, la stretta sequenza temporale tra la Legge di conversione del Dl. n. 44/2023 e l’art. 28-ter del Dl. n. 75/2023 suggerisce che il Legislatore abbia sostituito la disciplina originaria dell’art. 1-bis del Dl. n. 44/2023, probabilmente a causa della sua interpretazione ambigua riguardo all’art. 35 del Dlgs. n. 165/2001. Per i concorsi indetti prima dell’entrata in vigore della Legge n. 112/2023, quindi, non si applicano più le disposizioni del “taglia idonei” dell’art. 35, comma 5-ter, quarto e quinto periodo. I Giudici ritengono che la modifica legislativa successiva avesse effetto retroattivo quindi l’applicazione della clausola del “taglia idonei” al concorso era illegittima. Di conseguenza, ha accolto il ricorso e annullato gli atti dell’Agenzia che avevano limitato il numero degli idonei.

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