Tar Lombardia, Sentenza n. 1778 dell’11 giugno 2024
Nel caso in studio, la ricorrente sostiene che, nonostante la denominazione indicata negli atti impugnati, la procedura seguita sia effettivamente una gara negoziata ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. e), del Dlgs. n. 36/2023, e non un affidamento diretto come previsto dall’art. 50, comma 1, lett. b), dello stesso Decreto. Questo sarebbe dimostrato da diversi elementi:
- è stata avviata una procedura di affidamento con una Determinazione a contrarre e l’invio di una Lettera d’invito a cinque operatori;
- è stato richiesto il possesso di requisiti specifici, mentre non sono state chieste documentate esperienze pregresse come previsto dall’art. 50, comma 1, lett. b);
- è stata richiesta una vera e propria offerta, comprensiva di una parte tecnica e una economica, invece di un semplice preventivo;
- sono stati previsti criteri di valutazione delle offerte, basati – sebbene non esplicitamente menzionato – sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, lasciati alla discrezionalità del Rup;
- è stato previsto un sopralluogo obbligatorio per la presentazione dell’offerta.
I Giudici premettono che, nelle procedure di affidamento diretto, il Dlgs. n. 36/2023 consente alla Stazione appaltante di scegliere l’Operatore discrezionalmente, anche se consulta più operatori economici, a condizione che ne motivi le ragioni. La normativa applicata, l’importo del servizio inferiore a 140.000 Euro, il semplice confronto tra preventivi e l’assenza di una Commissione giudicatrice indicano chiaramente che l’Amministrazione ha optato per un affidamento diretto e non per una procedura comparativa. La scelta di interpellare 5 operatori non dimostra la volontà di indire una procedura negoziata, poiché l’art. 50, comma 1, lett. b), del Dlgs. n. 36/2023, permette l’affidamento diretto di servizi e forniture sotto i 140.000 Euro anche senza consultare più Operatori economici. Inoltre, l’art. 3, Allegato I.1, del “Codice dei contratti”, consente espressamente alla Stazione appaltante di interpellare più operatori. Come affermato dalla giurisprudenza, l’acquisizione di più preventivi e l’indicazione dei criteri per la selezione degli Operatori non trasformano l’affidamento diretto in una procedura di gara. Pertanto, la richiesta di un’offerta tecnica ed economica, il sopralluogo, l’importo “a base d’asta“, e i criteri di valutazione, non modificano la natura dell’affidamento diretto. Infine, la richiesta di requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale è conforme all’art. 17, comma 2, del Dlgs. n. 36/2023, che prevede che nella decisione di contrarre per un affidamento diretto si debbano indicare l’oggetto, l’importo, il contraente e le ragioni della scelta, inclusi i requisiti necessari.






