Corte di Giustizia Tributaria del Lazio, Sentenza del n. 843 del 6 febbraio 2024
Nella fattispecie in esame, la questione controversa ha ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento Imu 2015. Nel dettaglio, l’appellante sosteneva che gli immobili in questione dovessero essere considerati “alloggi sociali” e quindi esenti dall’Imu secondo il Decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008.
Tuttavia, la Suprema Corte ha respinto questa argomentazione, evidenziando che gli immobili in questione non soddisfacevano i requisiti per essere considerati alloggi sociali e che l’Imu doveva essere pagata. I Giudici di legittimità specificano che affinché sia applicabile l’esenzione Imu, è necessario dimostrare in modo inequivocabile che gli immobili in questione presentino tutte le caratteristiche e le qualifiche dell’alloggio sociale come definite nel Decreto 22 aprile 2008.
Tuttavia, nel caso in esame, tale prova concreta non è stata fornita. Infatti, la parte ricorrente si è limitata a sostenere astrattamente l’equiparazione, senza fornire alcun elemento a supporto di tale affermazione. Ad esempio, non è stata prodotta alcuna perizia finalizzata a dimostrare in modo concreto l’identità di caratteristiche tra le 2 tipologie di alloggi.
Inoltre, non sono stati presentati documenti idonei relativi al contratto di locazione per dimostrare il rispetto dei requisiti aggiuntivi previsti dall’art. 2, comma 3, del suddetto Decreto.







