Gravi illeciti professionali: il Principio del contagio e la figura dell’Amministratore di fatto

Tar Piemonte, Sentenza n. 1331 del 24 dicembre 2024

Nella Sentenza in epigrafe indicata, i Giudici chiariscono come il Principio del “contagio” si applichi quando una persona con un ruolo influente all’interno di una Società è considerata inaffidabile a causa di illeciti commessi nella sua attività professionale precedente.

In questi casi, l’inaffidabilità della persona può estendersi anche alla Società che dirige o influenza, indipendentemente dal fatto che il ruolo sia formale o solo esercitato di fatto. Questo Principio, già confermato da diverse Sentenze del Consiglio di Stato, sottolinea che la capacità di una persona di condizionare le decisioni aziendali è sufficiente a trasmettere la sua inaffidabilità all’intera organizzazione.

I Giudici hanno poi affrontato il concetto di “Amministratore di fatto”, precisando che tale figura emerge quando una persona, pur non formalmente nominata, esercita di fatto funzioni gestionali con continuità e autonomia. La giurisprudenza richiede che questa attività non sia occasionale e che riguardi poteri tipici degli amministratori di diritto. Tuttavia, in ambito amministrativo, non è necessario il rigoroso accertamento richiesto in sede penale o civile per riconoscere tale ruolo.

Nel caso in esame, un Comune ha escluso un’Associazione ritenendo che una persona, pur non formalmente nominata, avesse partecipato in modo continuativo e significativo alla gestione. Questa valutazione è stata considerata legittima dai Giudici, poiché basata su fatti concreti e coerenti, senza contraddizioni o illogicità. La normativa vigente (art. 80 del Dlgs. n. 50/2016) permette alla Stazione appaltante di escludere un Operatore economico se riscontra “gravi illeciti professionali” che mettono in dubbio l’affidabilità del soggetto. Questo criterio può essere applicato a qualsiasi soggetto in grado di influenzare le decisioni dell’Operatore economico, anche se non formalmente investito di una carica ufficiale. Le ipotesi di illecito professionale previste dalla norma non sono esaustive, lasciando spazio all’Amministrazione per considerare tutte le circostanze rilevanti. In conclusione, le esclusioni disposte dal Comune sono state ritenute corrette, poiché basate su una valutazione coerente dell’inaffidabilità dei soggetti coinvolti e conformi alla normativa che tutela la moralità e l’affidabilità degli Operatori economici.

Queste decisioni inoltre non vìolano il Principio di massima partecipazione, poiché tale Principio non può essere applicato a soggetti privi dei requisiti essenziali di integrità.

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