Tar Puglia, Sentenza n. 31 del 13 gennaio 2025
Nella vicenda in esame, la controversia riguarda un contrasto tra il potenziale aggiudicatario e la Stazione appaltante nella fase antecedente all’aggiudicazione di un appalto. La Stazione appaltante insisteva per l’applicazione della clausola sociale, richiedendo il riassorbimento completo del personale dell’operatore economico uscente, pari a 12 unità. Il potenziale aggiudicatario, invece, sosteneva che la legge di gara non prevedeva un obbligo generalizzato di assorbire tutto il personale, ma lasciava spazio a un’organizzazione aziendale autonoma del nuovo affidatario, considerando le sue esigenze operative e la necessità di nuove assunzioni. Per questo motivo, si dichiarava disponibile a riassorbire solo 8 delle 12 unità. A fronte di tale posizione, la Stazione appaltante decideva di non procedere all’aggiudicazione del Servizio, né alla successiva stipula del contratto, decisione che veniva tempestivamente impugnata dal potenziale aggiudicatario. I Giudici hanno accolto il ricorso, analizzando due punti fondamentali. Primo, hanno evidenziato l’inapplicabilità delle Linee-guida Anac n. 13/2019, sottolineando che, con il nuovo Codice dei contratti pubblici, gli atti di soft law elaborati dall’Anac hanno perso la loro portata cogente. Nel caso specifico, le Linee guida n. 13/2019 sono state sostituite dall’art. 102 del nuovo “Codice dei Contratti pubblici” e dai relativi allegati. Secondo, i Giudici hanno chiarito che l’art. 102 del “Codice” non richiede espressamente agli operatori economici di presentare un progetto di assorbimento che illustri le modalità concrete di applicazione della clausola sociale, a meno che non sia espressamente richiesto nei documenti di gara. In assenza di tale richiesta, l’Operatore deve semplicemente indicare le modalità di adempimento degli impegni previsti. Pertanto, la presentazione di un Progetto di assorbimento è subordinata a una richiesta esplicita della Stazione appaltante nei documenti di gara, che deve essere valutata caso per caso.







