Nella Sentenza n. 6513 del 31 marzo 2015, la Corte di Cassazione ha affermato che nel processo tributario l’ammissibilità dell’impugnazione tardiva, oltre il termine lungo dalla pubblicazione della sentenza, previsto dall’art. 38, comma 3,del Dlgs. n. 546/92, presuppone che la parte dimostri l’ignoranza del processo, ossia di non averne avuto alcuna conoscenza per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza, situazione che nonsi ravvisa in capo al ricorrente costituito in giudizio, cui non può dirsi ignota la proposizione dell’azione, dovendosi ritenere tale interpretazione conforme ai principi costituzionali e all’ordinamento comunitario, in quanto diretta a realizzare
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