Nella Delibera n. 122 del 13 aprile 2015 della Corte dei conti Campania, il parere attiene alla possibilità per l’Ente in questione di mutare allocazione nel bilancio del ricavato di un mutuo, già iscritto al Titolo V delle Entrate (accensione di prestiti), nel diverso titolo IV delle Entrate (trasferimenti in conto capitale), con contestuale allocazione al Titolo II della relativa spesa con vincolo di destinazione, ciò nella particolare fattispecie di debiti assunti da un Ente Locale con ammortamento posto a carico di Ente diverso dal beneficiario a norma dell’art. 1, comma 76 della Legge n. 311/04. La “Finanziaria 2005
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