Nella Delibera n. 43 del 10 aprile 2015 della Corte dei conti Toscana, un Sindaco, premesso di aver fatto ricorso alla “procedura di riequilibrio pluriennale” di cui agli artt. 243-bis e seguenti, del Dlgs. n. 267/00 e di essere in attesa dell’esito della relativa istruttoria, ha inoltrato una richiesta di parere sul punto se, una volta dichiarata, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del Dl. n. 101/13, convertito dalla Legge n. 125/13, l’eccedenza di personale relativamente ad una figura professionale assegnataria di posizione organizzativa (e ottenuta dall’Inps la certificazione dei requisiti per il prepensionamento), sia poi possibile
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