Tar Sicilia, Sentenza n. 1165 del 27 maggio 2025
Un Ente pubblico ha affidato direttamente senza gara la gestione temporanea di una Casa di riposo, sostenendo l’urgenza dovuta alla scadenza imminente del contratto in corso. Due Operatori del Settore hanno presentato ricorso, ritenendo la decisione illegittima perché si trattava, non di un appalto ma di una concessione. In questi casi, la legge non consente affidamenti diretti, nemmeno se temporanei o di importo limitato, e l’urgenza era prevedibile.
I Giudici hanno dato loro ragione, accertando che il gestore assumeva il rischio economico, incassava direttamente le rette dagli utenti e versava un canone all’Ente pubblico, chiarendo che la normativa applicabile è l’art. 187 del Dlgs. n. 36/2023, che prevede una procedura negoziata senza bando ma con la consultazione di almeno 10 operatori e il rispetto del Principio di rotazione. Le concessioni sono regolate in modo autonomo rispetto agli appalti, e il Legislatore ha escluso ogni automatismo negli affidamenti diretti per garantire la concorrenza.
Per questi motivi, i Giudici hanno accolto il ricorso, annullato il provvedimento, e dichiarato inefficace il contratto.







