Contratto di avvalimento: deve essere certa la data di sottoscrizione

Tar Calabria, Sentenza n. 1149 del 30 giugno 2025

Un’Associazione sportiva è stata esclusa da una Gara pubblica indetta da un Comune per l’affidamento in concessione di un Impianto sportivo. La Gara prevedeva che, nel caso in cui un concorrente intendesse utilizzare risorse di altre realtà (come personale, attrezzature o competenze tecniche), fosse presentato un contratto di avvalimento con requisiti ben precisi: doveva essere redatto in forma scritta, sottoscritto con data certa anteriore al termine per la presentazione delle offerte, contenere la dichiarazione di impegno delle imprese ausiliarie e indicare in modo specifico le risorse messe a disposizione, come stabilito dall’art. 104, comma 1, del Dlgs. n. 36/2023. Inoltre, la possibilità di sanare l’eventuale mancanza del contratto tramite soccorso istruttorio era subordinata alla presentazione di documenti dotati di data certa, ai sensi dell’art. 101, comma 1, lett. a), dello stesso Decreto, e dell’art. 13 della Lettera di invito.

L’associazione esclusa aveva presentato un contratto firmato digitalmente, ma privo di marcatura temporale e dunque inidoneo a garantire la certezza della data di sottoscrizione, come richiesto dalla normativa. Inoltre, il contratto non conteneva un’indicazione specifica delle risorse promesse né una dichiarazione distinta e formale di impegno da parte delle imprese ausiliarie.

Il Comune ha quindi disposto l’esclusione dalla gara. L’Associazione ha impugnato il provvedimento dinanzi al Tribunale amministrativo, sostenendo che, in assenza di una norma che imponesse espressamente l’uso della marcatura temporale, la semplice allegazione del contratto alla documentazione di gara fosse sufficiente a garantirne la data certa, facendo riferimento all’art. 2704 del Cc.. Ha inoltre affermato che le risorse potessero comunque desumersi dal complesso del contenuto contrattuale, e che la gratuità dell’accordo non ne compromettesse la validità.

I Giudici, richiamando anche precedenti giurisprudenziali (tra cui Consiglio di Stato, Sentenza n. 3209/2020, e Tar Campania, Sentenza n. 7139/2024), hanno riconosciuto che, in alcuni casi, la firma di una sola parte può essere considerata sufficiente se il contratto è allegato all’offerta, ma hanno chiarito che, nel caso esaminato, mancava ogni garanzia sulla data certa e sul contenuto essenziale dell’accordo. Infatti, secondo l’art. 104 del “Codice dei Contratti”, la mancata indicazione delle risorse rende nullo il contratto di avvalimento, e lo stesso art. 13 della Lettera di invito stabiliva espressamente che tale mancanza non fosse sanabile e comportasse l’esclusione. Di conseguenza, i Giudici hanno ritenuto legittima l’esclusione dell’associazione dalla procedura.

A seguito di ciò, è venuta meno anche la legittimazione a impugnare gli atti successivi, compresa l’aggiudicazione finale, poiché, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), del Dlgs. n. 104/2010, chi è stato escluso legittimamente da una procedura di gara non ha più interesse giuridico a contestarne gli esiti.

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