Corte di Cassazione, Ordinanza n. 22838 del 7 agosto 2025
La controversia riguarda la validità della notifica di un avviso di accertamento fiscale a un contribuente residente all’estero e iscritto all’Aire. Quest’ultimo sosteneva di aver avuto conoscenza dell’atto solo anni dopo, contestando la regolarità della notifica perché eseguita tramite raccomandata e non con le forme previste per i messi notificatori (art. 60, comma 1, lett. a, del Dpr. n. 600/1973 e art. 148 del Cpc.) e lamentando anche la mancanza della comunicazione di avvenuto deposito prevista dall’art. 8, comma 4, della Legge n. 890/1982.
La Suprema Corte ha chiarito che, dopo la Sentenza n. 366/2007 della Corte Costituzionale che ha dichiarato parzialmente illegittimo l’art. 60, comma 1, lett. e, del Dpr. n. 600/1973, il Legislatore è intervenuto con il Dl. n. 40/2010, convertito nella Legge n. 73/2010, introducendo i commi 4 e 5 dello stesso art. 60. Queste disposizioni consentono all’Agenzia di notificare direttamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo estero risultante dall’Aire o da altri dati anagrafici comunicati, precisando che la notifica si perfeziona anche in caso di mancato ritiro per compiuta giacenza.
I Giudici di legittimità hanno aggiunto che la seconda notifica, comunque eseguita, non era necessaria ma risultava anch’essa conforme alla legge, e che non vi era alcun obbligo di ulteriori ricerche in Italia, dato che la residenza estera era nota.
È stata, inoltre, esclusa la possibilità di rimessione in termini (art. 153 del Cpc.), perché non vi erano situazioni di forza maggiore o eventi eccezionali che avessero impedito la conoscenza dell’atto.
In conclusione, il ricorso è stato rigettato e confermata la piena validità delle notifiche. In sostanza la Suprema Corte ha stabilito che, per i contribuenti residenti all’estero e iscritti all’Aire, la notifica degli atti tributari può avvenire validamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento inviata all’indirizzo estero risultante dall’Aire; la notifica si considera perfezionata anche se il destinatario non ritira il plico. Non è necessaria una seconda notifica, né ulteriori ricerche in Italia, e la rimessione in termini è ammessa solo in presenza di reali casi di forza maggiore.







