La Corte di Cassazione – con la Sentenza 19 settembre 2014, n. 19750 – ha affermato che il processo tributario non è diretto alla mera eliminazione giuridica dell’atto impugnato, ma ad una pronuncia di merito, sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente che dell’accertamento dell’ufficio. Il Giudice adito, ove ritenga invalido l’avviso di accertamento per motivi di ordine sostanziale (e non meramente formale), è quindi tenuto ad esaminare nel merito la pretesa tributaria e a ricondurla, mediante una motivata valutazione sostitutiva, entro i limiti posti dalle domande di parte.