Nella Sentenza n. 6741 del 2 aprile 2015 la Corte di Cassazione afferma che, in caso di accertamento per relationem, è l’Ufficio che deve produrre anche il pvc dal quale ha desunto gli elementi di rettifica. Inoltre, è obbligo dell’ufficio, almeno in sede di contenzioso, produrre il pvc da cui l’accertamento deriva, per consentire al Giudice di avere la motivazione completa dell’atto notificato, mentre nessun obbligo incombe al ricorrente che deve, secondo le disposizioni dell’art. 18, comma 2 lett. d), del Dlgs. n. 546/92, produrre solo l’atto impugnato.






