Consiglio di Stato, Sentenza 6014 del 10 luglio 2025
Una Società esclusa da una gara pubblica per la realizzazione di un edificio ha chiesto l’accesso a documenti fiscali detenuti dall’amministrazione finanziaria, sostenendo che l’Impresa aggiudicataria non fosse in regola con il fisco e che quindi non potesse legittimamente partecipare alla procedura.
L’istanza è stata proposta come ricorso incidentale ai sensi dell’art. 116, comma 2, del Dlgs. n. 104/2010.
I Giudici hanno respinto l’appello e hanno confermato quanto già affermato dal Tar, rilevando che l’istanza di accesso non soddisfaceva il requisito della “strumentalità difensiva” previsto dall’art. 24, comma 7, della Legge n. 241/1990.
Secondo l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (Sentenza n. 19/2020), il diritto di accesso a fini difensivi è riconosciuto solo se il documento richiesto è strettamente necessario per far valere in giudizio una propria posizione giuridica, e tale nesso di necessarietà va valutato in via prognostica e astratta rispetto all’oggetto della causa.
Nel caso esaminato, i Giudici hanno ricordato che le certificazioni di regolarità fiscale e contributiva rilasciate dagli organi competenti si impongono alla Stazione appaltante con valore di prova legale fino a querela di falso, ai sensi dell’art. 2700 del Cc., come ribadito anche dall’Adunanza Plenaria con le Sentenze n. 8/2012 e n. 7/2024. La Stazione appaltante, pertanto, non ha alcun potere di valutare autonomamente la correttezza o la completezza di tali attestazioni, né il Giudice amministrativo può entrare nel merito della fondatezza delle pretese tributarie contenute nelle certificazioni.
I Giudici hanno inoltre ricordato che l’accesso incidentale in un giudizio pendente può essere ammesso solo se strettamente funzionale alla decisione di quel giudizio (art. 116, comma 2, del Cpa.). In questo caso, l’accesso era volto a mettere in discussione l’attestazione dell’Agenzia delle Entrate sulla regolarità fiscale dell’aggiudicataria, ma poiché tale attestazione ha valore legale vincolante, ogni contestazione sul suo contenuto avrebbe dovuto essere proposta in via autonoma, e non all’interno del giudizio amministrativo sulla gara.
In conclusione, la documentazione richiesta non era rilevante ai fini della decisione sull’aggiudicazione e, non soddisfacendo il presupposto della strumentalità difensiva, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e l’appello respinto.
 
				 
															 
															



