Con Comunicato Stampa n.255 del 12 novembre 2014, il Ministero dell’Economia e delle Finanze è intervenuto sul tema delle sanzioni in caso di ritardi nel versamento delle ritenute nei Comuni colpiti dall’alluvione tra il 10 e il 14 ottobre 2014.
Pur precisando che spetta all’Agenzia delle Entrate decidere se applicare o meno le sanzioni, il Dicastero guidato da Padoan ha evidenziato come l’art. 6, comma 5, del Dlgs. n. 472/97 abbia statuito la non punibilità delle violazioni tributarie se esse sono state commesse per forza maggiore.
“In caso di impossibilità dei sostituti ad effettuare i versamenti delle ritenute alla scadenza prevista per il mese di ottobre, a causa dei disagi procurati dal maltempo a stretto ridosso della medesima scadenza, l’Agenzia delle Entrate – si legge nel Comunicato – valuterà la possibilità di non applicare le sanzioni ai sostituti suddetti”.
Ricordiamo che, con Decreto 20 ottobre 2014, il Mef ha disposto per i Comuni coinvolti la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari.