Appalti: discrezionalità della stazione appaltante rispetto alla gravità del reato

Nella Sentenza n. 5679 del 18 novembre 2014 del Consiglio di Stato, i Giudici si esprimono sulla discrezionalità della stazione appaltante rispetto alla gravità del reato ex art. 38, comma 1, lett. c), del Dlgs. n. 163/06. I Giudici osservano che, nell’apprezzamento della gravità del reato ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. c), del Dlgs. n. 163/06, la stazione appaltante dispone di ampia discrezionalità, non sindacabile dal Giudice amministrativo se non per i noti profili di irrazionalità, illogicità, incongruità o travisamento dei fatti. Nel caso in esame, riguardante l’affidamento del Servizio di recupero custodia ed acquisto di veicoli oggetto di provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca, tali profili non sussistono, dal momento che si tratta di un delitto rientrante in quelli contro la Pubblica Amministrazione, commesso dall’incaricato di un pubblico servizio, il quale, pur se fosse in astratto condivisibile l’assunto sociologico secondo cui non desterebbe particolare allarme nella percezione del privato, è ben giustificato che proprio per la Pubblica Amministrazione rappresenti, invece, un sintomo che assume specifica rilevanza tanto da divenire idoneo ad influenzare gravemente la prognosi di un rapporto non sereno tra essa e quel soggetto. Inoltre, come sottolineato dalla Stazione appaltante, il delitto stesso è attinente con l’oggetto della gara. E non è dubbio che ciò rafforza l’anzidetta prognosi, nel contempo corredandola di concretezza ed ulteriore specificità in collegamento con la moralità del concorrente.