Nella Delibera n. 171 del 23 settembre 2016 della Corte dei conti Abruzzo, il parere in esame riguarda la corretta interpretazione delle disposizioni di cui all’art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/10 (come successivamente modificate ed integrate) in tema di limiti alle assunzioni di personale con forme di lavoro flessibile. Più precisamente, viene chiesto se la deroga ivi prevista al limite del 50% della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2009 sia applicabile anche alle Regioni, fermo rimanendo il rigoroso rispetto degli altri parametri di virtuosità imposti dal dettato normativo stesso (obbligo di riduzione delle spese di personale di cui all’art. 1, commi 557 e 562 della Legge n. 296/06). La Sezione afferma che la possibilità di superare il tetto del 50% della spesa per lavoro flessibile sostenuta nell’anno 2009 di cui all’art. 11, comma 4-bis, del Dl. n. 90/14, al ricorrere delle condizioni e nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/10, sia limitata, in linea con il testo della norma, agli Enti Locali. In particolare, il testo letterale dell’art. 11, comma 4-bis, del Dl. n. 90/14 limita il perimetro soggettivo di applicazione della deroga al tetto di spesa di cui all’art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/10 (50% della spesa per lavoro flessibile sostenuta nel 2009) ai soli Enti Locali, purché in regola con gli obblighi di cui al citato art. 1, commi 557 e 562, della Legge n. 296/06. Trattandosi di ipotesi ben precisa, specifica e tassativa, di esclusione dall’applicazione della disciplina vincolistica in materia di spese del personale, la Sezione ritiene che la deroga prevista nel Dl. n. 90/14 sia circoscritta alle fattispecie in essa esplicitamente richiamate e non possa essere estesa in via interpretativa.





