La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 14053 del 20 giugno 2014, ha statuito che se una questione giuridica di fatto non è stata trattata nella Sentenza impugnata, il ricorrente che intenda proporla in Cassazione ha l’onere di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi il Giudice di merito e di indicare in quale atto del giudizio ha provveduto ad avanzarla. Detta documentazione permette ai Giudici di verificare l’asserita mancata analisi della questione, prima dell’esame di merito. Nel caso in cui il contribuente non provveda a quanto sopra il ricorso diviene inammissibile per “novità della censura”.