Corte di Cassazione Sentenza n. 20227 del 19 luglio 2025
La vicenda riguarda un Avvocato dipendente di un Comune che chiedeva il pagamento di compensi aggiuntivi per l’attività svolta in giudizio negli anni 2014 e 2015, sostenendo che tali somme dovessero essere calcolate in base alla legge e alle tariffe forensi e che rientrassero nel suo trattamento economico complessivo. Il Tribunale aveva riconosciuto parte delle somme richieste, ma entro i limiti previsti dall’art. 9 del Dl. n. 90/2014, che disciplina i compensi professionali degli avvocati degli enti pubblici fissando tre vincoli: il tetto massimo individuale di 240.000 euro annui (art. 23-ter del Dl. n. 201/2011), il limite dello stanziamento di bilancio riferito al 2013 per le cause vinte con spese compensate, e il limite del trattamento economico complessivo previsto dal comma 7, da intendersi al netto dei compensi professionali. La Corte d’Appello aveva confermato questa interpretazione, ritenendo che i compensi professionali non possano essere ricompresi nel “trattamento economico complessivo” perché altrimenti il limite si annullerebbe e la norma perderebbe efficacia di contenimento della spesa. La Suprema Corte conferma questa lettura, chiarendo che il Legislatore ha voluto evitare un progressivo aumento della spesa e che, pertanto, il tetto va calcolato considerando il trattamento economico fisso e accessorio, escludendo i compensi professionali stessi. Inoltre, i Giudici di legittimità hanno ritenuto inammissibili i motivi relativi alla produzione tardiva delle notule e alla mancata acquisizione d’ufficio dei documenti, perché la documentazione era comunque stata valutata dai Giudici di merito. È stato dichiarato inammissibile anche il ricorso incidentale del Comune, che contestava la possibilità di fissare un fondo inferiore al bilancio 2013, poiché la questione non era stata dedotta correttamente nei precedenti gradi di giudizio. In conclusione, la Suprema Corte ha confermato che i compensi degli Avvocati degli Enti Locali sono soggetti ai limiti fissati dall’art. 9 del Dl. n. 90/2014 e devono essere determinati nel rispetto dei principi di contenimento della spesa pubblica.







