Tar Lazio, Sentenza n. 13266 del 7 luglio 2025
Una Pubblica Amministrazione ha bandito una Gara per l’affidamento di lavori di miglioramento sismico su un edificio militare, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il Disciplinare di gara prevedeva espressamente, a pena di esclusione, che nell’offerta tecnica venisse inserito un Computo metrico estimativo (Cme) contenente la descrizione delle migliorie proposte e il relativo valore. Allo stesso tempo, il Bando richiamava il Principio generale di separazione tra offerta tecnica ed economica, vietando l’inserimento di elementi economici nella parte tecnica.
Dopo l’aggiudicazione, un altro concorrente ha presentato ricorso, sostenendo che la presenza dei prezzi nel Cme costituisce una violazione del Principio di separazione tra gli elementi tecnici ed economici, previsto anche dall’art. 16 del Disciplinare e dal Dlgs. n. 36/2023. Secondo il ricorrente, la sola indicazione di importi monetari nell’offerta tecnica avrebbe dovuto determinare l’esclusione dell’aggiudicatario, trattandosi di commistione vietata.
I Giudici hanno respinto il ricorso, chiarendo che il principio di separazione tra offerta tecnica ed economica non può essere interpretato in modo assoluto o formalistico. È infatti legittima l’indicazione, nell’offerta tecnica, di elementi che abbiano anche rilievo economico, purché questi non consentano di ricostruire o anticipare il prezzo complessivo dell’offerta. Secondo una giurisprudenza ormai consolidata (Consiglio di Stato – Sentenza n. 5789/2024; Sentenza n. 919/2025), è ammessa la presenza nell’offerta tecnica di valori economici quando sono funzionali a illustrare soluzioni tecniche e non compromettono la trasparenza della gara.
Nel caso specifico, il Computo metrico estimativo era una scelta consapevole del bando, confermata anche in sede di chiarimenti, e aveva lo scopo di incentivare la presentazione di migliorie concrete, utili ad arricchire la qualità del progetto. Il Cme, contenente i costi delle migliorie, ha permesso alla commissione di valutarle in modo oggettivo e trasparente, senza per questo rendere riconoscibile l’importo totale dell’offerta economica, che è stato espresso separatamente e in forma “a corpo”, come ribasso percentuale sull’importo complessivo.
Inoltre, l’incidenza economica delle migliorie rappresentava solo una piccola parte (circa il 10%) del valore dell’appalto e quindi non era idonea a compromettere la parità di trattamento tra i concorrenti.
I Giudici hanno quindi ritenuto che non vi sia stata alcuna violazione del Principio di separazione, in quanto l’indicazione dei valori economici nel Cme rispondeva ad una finalità tecnica e non era sufficiente a svelare l’offerta economica nel suo complesso. Di conseguenza, ha confermato la legittimità dell’aggiudicazione e rigettato ogni domanda del ricorrente.
In conclusione quindi, i Giudici chiariscono che il Principio di separazione tra offerta tecnica ed economica non esclude in modo assoluto la presenza di dati economici nella parte tecnica, purché essi servano a spiegare le migliorie e non anticipino il prezzo complessivo.






