È approdato sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2022 il Dlgs. n. 105 del 30 giugno 2022, che recepisce quanto previsto dalla Direttiva 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio 20 giugno 2019, in tema di equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza.
Come precisato in un Comunicato pubblicato il 1° agosto 2022 sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, a meno che non sia diversamente specificato, le disposizioni introdotte dal Decreto si applicano anche ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni.
Il Provvedimento introduce – tra le altre cose – novità in materia di congedo obbligatorio di paternità, congedo parentale spettante e lotta alla discriminazione dei confronti dei lavoratori che chiedono o usufruiscono dei benefici di cui alla Legge n. 104/1992 ed al Dlgs. n. 151/2001, come modificato dal presente Provvedimento.
Con riferimento alle lavoratrici autonome, il Decreto estende il trattamento economico per congedo parentale da un periodo massimo di 6 mesi entro i primi 3 anni di vita del bambino a 3 mesi ciascuno entro i primi 12 anni di vita del bambino ed aumenta il periodo massimo entro il quale i trattamenti economici per congedo parentale possono esse goduti complessivamente da entrambi i genitori da 6 a 9 mesi.




