Concorsi pubblici: non è obbligatorio lo scorrimento delle graduatorie

Nella Sentenza n. 3272 del 1° luglio 2015 del Consiglio di Stato, Sezione Terza, la necessità della previa utilizzazione di una precedente graduatoria, in luogo della indizione di una nuova procedura concorsuale – ovvero in luogo della utilizzazione della relativa graduatoria comprensiva anche degli idonei – ha ragione di porsi ove vi sia omogeneità assoluta tra i posti da coprire con l’uno e con l’altro meccanismo selettivo (ovvero con la più remota e la più recente graduatoria concorsuale). In sostanza, l’Amministrazione può ritenere ormai vecchie le graduatorie e, anziché lo scorrimento, preferire piuttosto il nuovo concorso laddove non vi sia perfetta equipollenza dei posti da ricoprire.
Sentenza n. 3272 del 1° luglio 2015 – Consiglio di Stato, Sezione Terza
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