Concorsi pubblici: non è obbligatorio lo scorrimento delle graduatorie

Concorsi pubblici: non è obbligatorio lo scorrimento delle graduatorie

Nella Sentenza n. 3272 del 1° luglio 2015 del Consiglio di Stato, Sezione Terza, la necessità della previa utilizzazione di una precedente graduatoria, in luogo della indizione di una nuova procedura concorsuale – ovvero in luogo della utilizzazione della relativa graduatoria comprensiva anche degli idonei – ha ragione di porsi ove vi sia omogeneità assoluta tra i posti da coprire con l’uno e con l’altro meccanismo selettivo (ovvero con la più remota e la più recente graduatoria concorsuale). In sostanza, l’Amministrazione può ritenere ormai vecchie le graduatorie e, anziché lo scorrimento, preferire piuttosto il nuovo concorso laddove non vi sia perfetta equipollenza dei posti da ricoprire.

Sentenza n. 3272 del 1° luglio 2015 – Consiglio di Stato, Sezione Terza


Related Articles

Incarichi di staff del Sindaco: è danno erariale riconoscere un compenso non corrispondente ai requisiti culturali e professionali?

Nella Sentenza n. 209 del settembre 2017 della Corte dei conti Toscana, venivano convenuti in giudizio il Sindaco e il

Ici: retroattività della domanda di variazione catastale ai fini dell’esenzione per fabbricati rurali

Nella Sentenza n. 378 del 1° aprile 2015 della Ctp. La Spezia, un Comune aveva emesso un avviso di accertamento