È stata pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 204 del 1° settembre 2022 la Legge n. 130/2022, rubricata “Disposizioni in materia di Giustizia e di Processo tributari”.
La Legge n. 130/2022, che entrerà in vigore il prossimo 16 settembre 2022, contiene la Riforma della Giustizia e del Processo tributario, in ottemperanza ad uno degli Obiettivi del “Pnrr” relativamente al miglioramento della qualità delle Sentenze tributarie, all’uniformità dei giudizi in materie analoghe, unitamente alla riduzione del contenzioso presso la Corte di Cassazione.
Di seguito verranno riportate le novità di maggior interesse per gli operatori degli Enti Locali.
Novità in materia di ordinamento giudiziario tributario
Una delle novità di maggiore rilevanza è la nuova denominazione degli Organi giudiziali: la Commissione tributaria provinciale assumerà la denominazione di “Corte di Giustizia tributaria di primo grado”, mentre la Commissione tributaria regionale diventa “Corte di Giustizia tributaria di secondo grado”.
La giurisdizione tributaria è esercitata dai Magistrati tributari e dai Giudici tributari nominati presso le Corti di Giustizia tributaria di primo e secondo grado, presenti nel Ruolo unico nazionale alla data del 1° gennaio 2022.
La nomina a Magistrato tributario si consegue mediante un concorso per esami bandito in relazione ai posti vacanti e a quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo, per i quali può essere attivata la procedura di reclutamento. Al concorso sono ammessi i Laureati che siano in possesso del Diploma di Laurea in Giurisprudenza conseguito al termine di un Corso universitario di durata non inferiore a 4 anni, ovvero del Diploma di Laurea magistrale in Scienze dell’Economia (classe “LM-56”) o in Scienze economico-aziendali (classe “LM-77”) o di titoli degli ordinamenti previgenti a questi equiparati.
È necessaria, altresì, la sussistenza dei seguenti requisiti:
a) essere cittadini italiani;
b) avere l’esercizio dei diritti civili;
c) essere di condotta incensurabile;
d) non essere stati dichiarati per tre volte non idonei nel concorso per esami alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda;
I componenti delle Corti di Giustizia tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalla funzione o dall’incarico svolti, non possono concorrere all’assegnazione di altri incarichi prima di 2 anni dal giorno in cui sono stati immessi nelle funzioni dell’incarico ricoperto.
Ai Magistrati tributari reclutati per concorso, si applicano le disposizioni in materia di trattamento economico previsto per i Magistrati ordinari, in quanto compatibili.
Costituzione dell’Ufficio del Massimario nazionale
Viene costituito l’Ufficio del Massimario nazionale al quale sono assegnati un Direttore e 15 Magistrati o Giudici tributari. L’Ufficio provvede a rilevare, classificare e ordinare in massime le Decisioni delle Corti di Giustizia tributaria di secondo grado e le più significative tra quelle emesse dalle Corti di Giustizia tributaria di primo grado. Le massime alimenteranno la Banca-dati della giurisprudenza tributaria gestita dal Mef. L’Ufficio sostituisce, a partire dal 1° gennaio 2023, l’Ufficio del Massimario presente in ciascuna Commissione tributaria regionale.
Novità in materia di strutturazione della Corte di Cassazione
Presso la Corte di Cassazione è istituita una Sezione civile dedicata esclusivamente della trattazione delle controversie di natura tributaria. Il primo Presidente adotta provvedimenti organizzativi adeguati al fine di stabilizzare gli orientamenti di legittimità e di agevolare la rapida definizione dei procedimenti pendenti presso la Corte di Cassazione in materia tributaria.
Organizzazione delle Corti di giustizia
Altra novità riguarda l’introduzione del cd. “Giudice monocratico”, ovverosia che le Corte di Giustizia di primo grado, per le controversie di valore fino ad Euro 3.000, decidono in composizione monocratica. In ogni caso, nel caso in cui il Giudice, in composizione monocratica o collegiale, rilevi che la controversia sia stata erroneamente attribuita, è tenuto a rimetterla al Presidente della Sezione affinché provveda ad una nuova assegnazione.
Un altro aspetto innovativo introdotto dalla Riforma è il cd. “onere probatorio”. Pur non essendo ammesso il giuramento, la Corte di Giustizia tributaria, ove lo ritenga necessario ai fini della decisione e anche senza l’accordo delle parti, può ammettere la prova testimoniale, assunta con le forme di cui all’art. 257-bis, del Cpc, ovverosia mediante udienza in forma scritta. Nei casi in cui la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso, la prova è ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal Pubblico Ufficiale.
Riguardo alle decisioni del Giudice, lo stesso fonda la propria decisione sulla base degli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni. Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati.
Rafforzamento degli istituti deflattivi del Contenzioso tributario
La riforma è intervenuta anche sul rafforzamento degli istituti deflattivi del Contenzioso. In particolare, nel caso della conciliazione, qualora una delle parti ovvero il Giudice abbia formulato una proposta conciliativa, non accettata dall’altra parte senza giustificato motivo, restano a carico di quest’ultima le spese del giudizio maggiorate del 50%, ove il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della proposta ad essa effettuata. Se è intervenuta conciliazione le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto del Processo verbale di conciliazione.
Con riferimento all’istituto del “reclamo-mediazione”, in caso di rigetto del reclamo o del mancato accoglimento della proposta di mediazione, la soccombenza di una delle parti, in accoglimento delle ragioni già espresse in sede di reclamo o mediazione, comporta, per la parte soccombente, la condanna al pagamento delle relative spese di giudizio. Tale condanna può rilevare ai fini dell’eventuale responsabilità amministrativa del Funzionario che ha immotivatamente rigettato il reclamo o non accolto la proposta di mediazione.
In merito alla sospensione dell’atto impugnato, le modifiche hanno riguardato la tempistica della comunicazione della trattazione dell’Istanza di sospensione. La comunicazione deve essere effettuata almeno 5 giorni liberi precedenti, e l’udienza non può coincidere con l’udienza di trattazione del merito della controversia. È stato abrogato il termine per la decisione dell’Istanza di sospensione, in precedenza fissato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell’Istanza. La sospensione della riscossione opera anche per gli importi iscritti a ruolo in caso di accoglimento dell’Istanza stessa.
Sempre con riguardo all’istituto della conciliazione, viene introdotta la possibilità, da parte della Corte di Giustizia tributaria, di formulare alle parti una proposta conciliativa tenuto conto dell’oggetto del giudizio e all’esistenza di questioni di semplice risoluzione. La facoltà è applicabile per le controversie soggetto a reclamo.
La proposta può essere formulata in udienza o fuori udienza. Se è formulata fuori udienza, è comunicata alle parti. Se è formulata in udienza, è comunicata alle parti non comparse. La causa può essere rinviata alla successiva udienza per il perfezionamento dell’accordo conciliativo. Ove l’accordo non si perfezioni, si procede nella stessa udienza alla trattazione della causa. La conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale, nel quale sono indicati le somme dovute nonché i termini e le modalità di pagamento. Il processo verbale costituisce inoltre titolo per la riscossione delle somme dovute all’Ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente. Successivamente, il Giudice dichiara con Sentenza l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Anche a questa forma di conciliazione si applicano le disposizioni dell’art. 48-ter del Dlgs. n. 546/1992, in materia di pagamento delle somme dovute.
Udienza a distanza
Per i ricorsi notificati dal 1° settembre 2023, la cd. “udienza a distanza” viene inserita strutturalmente all’interno dell’alveo normativo del Processo tributario.
La partecipazione alle udienze può essere richiesta dalle parti nel ricorso, nel primo atto difensivo o in apposita istanza da depositare in segreteria almeno 20 giorni liberi prima della data di trattazione. L’udienza si tiene a distanza se la richiesta è formulata da tutte le parti costituite nel processo, trovando altrimenti applicazione la disciplina dell’udienza da tenere presso la sede delle Corti di Giustizia tributaria. Le udienze tenute dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica, e quelle relative alla sospensione dell’atto impugnato si svolgono esclusivamente a distanza, fatta salva la possibilità per ciascuna delle parti di richiedere nel ricorso, nel primo atto difensivo o nell’appello, per comprovate ragioni, la partecipazione congiunta all’udienza del difensore, dell’Ufficio e dei Giudici presso la sede della Corte di Giustizia tributaria. In ogni caso, se l’udienza si tiene a distanza è comunque consentita a ciascun Giudice la partecipazione presso la sede della Corte di giustizia tributaria.
Definizione agevolata per i giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione
L’art. 5 della Legge in commento introduce una tipologia di “definizione agevolata” per i giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione. Nello specifico, le controversie tributarie pendenti alla data del 15 luglio 2022 innanzi alla Corte di Cassazione, per le quali l’Agenzia delle Entrate risulti integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio e il valore delle quali, sia non superiore a Euro 100.000, sono definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, con Decreto che dichiara l’estinzione della controversia, previo pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia.
Di contro, se l’Agenzia delle entrate risulta soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito e il valore delle quali sia inferiore a Euro 50.000, sono definite, a domanda dei soggetti preposti, previo pagamento di un importo pari al 20% del valore della controversia.
Per controversie tributarie pendenti si intendono quelle per le quali il ricorso per Cassazione è stato notificato alla controparte entro il 16 settembre 2022, purché, alla data della presentazione della domanda, non sia intervenuta una Sentenza definitiva.
L’adesione alla “definizione agevolata” comporta la contestuale rinuncia ad ogni eventuale pretesa di equa riparazione, e le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda entro 120 giorni a partire dal 16 settembre 2022 e con il pagamento degli importi dovuti.
Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al Giudice.
L’eventuale diniego della definizione va notificato entro 30 giorni con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro 60 giorni dinanzi alla Corte di Cassazione.
Ciascun Ente territoriale stabilisce, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo Ente o un suo Ente strumentale.
Disposizioni finali
Per ultimo, nelle disposizioni finali e transitorie viene specificato che le disposizioni relative alla prova testimoniale, alla proposta conciliativa da parte del Giudice e alla maggiorazione delle spese di giudizio in caso di rifiuto della proposta conciliativa, ai applicano ai ricorsi notificati a partire dal 16 settembre 2022, mentre si applicano ai ricorsi notificati dal 1° gennaio 2023 le disposizioni relative alla competenza del Giudice monocratico.