Delibera n. 163 del 16 aprile 2025
Una Società ha contestato le regole di partecipazione previste in una Gara pubblica, sollevando 2 problemi principali: il primo riguarda il calcolo dei costi della manodopera, ed il secondo il livello troppo elevato del fatturato richiesto per poter partecipare.
Sul primo punto, la Società riteneva che la Stazione appaltante avesse sbagliato a escludere dai costi della manodopera anche il personale di supporto (cioè, non direttamente coinvolto nell’esecuzione del servizio).
Secondo l’Impresa, tutti i lavoratori, anche quelli con funzioni indirette, dovevano essere considerati nei costi della manodopera, anche per effetto della cosiddetta clausola sociale.
L’Anac però ha chiarito che la Stazione appaltante ha agito correttamente. Infatti, per legge e secondo la giurisprudenza, solo il personale direttamente coinvolto nella commessa deve essere incluso nei costi della manodopera. Il personale impiegato in modo saltuario o su più commesse rientra invece nei costi generali. Sul secondo punto, l’Impresa ha contestato che il fatturato richiesto era troppo alto: si trattava di un fatturato medio annuo che, moltiplicato per 3 anni, superava ampiamente il limite massimo stabilito dalla legge, che è il doppio del valore dell’appalto.
L’Anac ha confermato questa lettura, spiegando che il modo in cui era stato formulato il requisito portava in realtà a chiedere un fatturato totale ben più alto del consentito. Pertanto, l’Autorità ha ritenuto illegittima la clausola relativa al fatturato e ha invitato la Stazione appaltante ad annullare la gara e a bandirne una nuova corretta secondo le indicazioni fornite.
 
				 
															 
															



