E’ stata pubblicata sulla G.U. 300 del 3 dicembre 2020 la Legge n. 159 del 27 novembre 2020, di conversione del Dl. n. 125 del 7 ottobre 2020.
Il Provvedimento è nato come “Decreto-ponte”, emanato per sopperire alla mancata approvazione del Dpcm. che avrebbe dovuto tracciare il quadro delle misure precauzionali da adottare per contrastare e contenere il diffondersi del virus “Covid-19”, posto che il precedente Dpcm. 7 settembre 2020 era in vigore solo fino al 7 ottobre 2020.
In sede di conversione, sono state inserite numerose modifiche, che spaziano anche in ambiti non contemplati inizialmente, e il risultato è un testo normativo fortemente ampliato, passato da 16 a 12 articoli e da 12 a 47 commi.
Tra le numerose novità:
– l’estensione al 30 aprile 2021 della validità dei documenti di riconoscimento e di identità scaduti dopo il 31 gennaio 2020;
– una previsione che dispone che si applichi alle Società “in house”, dal 17 marzo 2020 al 15 dicembre 2020, la disciplina prevista dal Codice civile in materia di cessazione degli Organi amministrativi e di controllo anziché il Tusp.
Di seguito il commento delle novità di interesse per Enti Locali e Società pubbliche.
Art. 1 – Misure urgenti strettamente connesse per la proroga della dichiarazione dello Stato di emergenza da “Covid-19”
Confermata la stretta sull’uso della mascherina introdotta dal Decreto-legge. Per contrastare la diffusione del “Covid-19”, l’Esecutivo aveva disposto – e ha ora confermato, in sede di conversione – l’obbligo di avere sempre con sé, al di fuori della propria abitazione, “Dispositivi di protezione individuale”, con possibilità di prevederne l’obbligatorietà dell’utilizzo anche all’aperto allorché si sia in prossimità di altre persone non conviventi, e comunque con salvezza dei Protocolli anti-contagio previsti per specifiche attività economiche e produttive, nonché delle linee-guida per il consumo di cibi e bevande.
Sono esclusi dagli obblighi di cui sopra:
Resta salva la facoltà delle Regioni di introdurre proprie misure di contenimento del virus che non coincidano con quelle dettate a livello centrale, purché siano più restrittive rispetto alle medesime. Attraverso una modifica apportata all’art. 1, comma 16, del Dl. n. 33/2020, viene dunque preclusa, ai Presidenti delle Regioni, la possibilità di allentare i “paletti” fissati dal Governo centrale.
Sono prorogati al 31 dicembre 2020 tutti i termini di cui all’Allegato 1 del Dl. n. 83/2020. L’elenco delle norme riportate nel Prospetto in questione è stato fatto oggetto di alcune modifiche.
In particolare, sono stati:
- soppressi i numeri 28 (relativo al Commissariamento dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) e 29 (afferenti i limiti temporali per il trattamento dei dati acquisiti tramite la App “Immuni”);
- sostituito il punto 18 con il solo comma 6-ter (contro i precedenti commi 2, 3, 4, 5, 6-ter e 7) dell’art. 101 del Dl. n. 18/2020.
Sono stati inoltre aggiunti (e quindi prorogati al 31 dicembre 2020) i seguenti termini:
- art. 87, commi 6 e 7, Dl. n. 18/2020 (di interesse per Polizia, Vigili del Fuoco e Forze Armate);
- art. 106, Dl. n. 18/2020 (recante norme in materia di svolgimento delle Assemblee di Società);
- art. 4, Dl. n. 23/2020 (norma che introduce una serie di semplificazioni volte ad assicurare la continuità nell’erogazione dei servizi e nell’offerta alla clientela dei prodotti bancari e degli Intermediari finanziari);
- artt. 33 e 34 del Dl. n. 34/2020 (semplificazioni in materia di sottoscrizione e comunicazioni di contratti finanziari e assicurativi e disposizioni in materia di Buoni fruttiferi postali);
- art. 221, comma 2, del Dl. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020, cd. “Decreto Rilancio” (disposizioni in materia di Processo civile e penale – vedi Entilocalinews n. n. 30 del 27 luglio 2020);
- art. 35 del Dl. n. 104/2020 (“Decreto Agosto”, convertito con Legge 13 ottobre 2020, n. 126 – vedi Entilocalinews n. 40 del 19 ottobre 2020 – proroga dell’incremento di 753 unità di personale finalizzato alla prosecuzione, da parte delle Forze Armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione della pandemia).
Il comma 4-ter riapre e proroga al 31 marzo 2021 i termini per ottemperare all’obbligo di trasmissione di dati per le rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale, da parte dei soggetti di cui al comma 1, art. 7, Dlgs. n. 322/198. La proroga riguarda le rilevazioni Istat svoltesi nell’anno corrente, anche scadute, per le quali saranno quindi riattivate le relative Piattaforme consentendo così di inviare i dati entro la nuova scadenza del 31 marzo 2021.
Il comma 4-quater, novellando l’art. 104, comma 1, del Dl. n. 18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”), posticipa al 30 aprile 2021 il termine di validità dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all’art. 1, comma 1, lett. c), d) ed e), del Dpr. n. 445/2000, con scadenza dal 31 gennaio 2020. Ricordiamo che la norma citata ricomprende:
- i documenti di riconoscimento (da intendersi come ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, che consenta l’identificazione personale del titolare),
- i documenti di identità (carta di identità ed ogni altro documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, con la finalità prevalente di dimostrare l’identità personale del suo titolare),
- i documenti di identità elettronici (documenti analoghi alla Carta di identità elettronica rilasciati dal Comune fino al compimento del quindicesimo anno di età).
Resta ferma, invece, la data di scadenza indicata nel documento ai fini dell’espatrio.
Il comma 4-quinquies posticipa i termini per la pubblicazione delle delibere regolamentari e tariffarie sul Portale del federalismo fiscale del Mef. Invero, integrando l’art. 107, comma 3, del Dl. n. 18/2020, viene sancito che per il solo anno 2020 le date del 14 ottobre e del 28 ottobre sono differite, rispettivamente, al 31 dicembre 2020 e al 31 gennaio 2021.
I commi 4-sexies e 4-septies introducono disposizioni inerenti al versamento del saldo Imu previsto per il 31 dicembre. Nel merito, resta fermo il termine per il versamento previsto per il 16 dicembre 2020, da effettuare sulla base degli atti pubblicati nel sito internet del Mef. L’eventuale differenza positiva tra l’Imu calcolata sulla base degli atti già pubblicati alla scadenza del 16 dicembre rispetto al dovuto calcolato con gli atti che saranno pubblicati in data successiva potrà essere versata senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 28 febbraio 2021. Nel caso di differenza negativa, è ammesso il rimborso dell’importo versato in eccesso.
I commi 4-novies e 4-decies novellano l’art. 101, comma 2, del Dlgs. n. 117/2017 (vedi Entilocalinews n. 31 del 31 luglio 2017”) e spostano dal 31 ottobre 2020 al 31 marzo 2021 il termine entro il quale “Enti del Terzo Settore” sono chiamati ad adeguare il proprio Statuto alle disposizioni introdotte dal “Codice del Terzo settore”, con facoltà di modifica statutaria mediante procedimento semplificato. Analoga specifica previsione è dettata per le Imprese sociali.
Il comma 4-duodecies dispone che si applichi alle Società “in house”, dal 17 marzo 2020 al 15 dicembre 2020, la disciplina prevista dal Codice civile in materia di cessazione degli Organi amministrativi e di controllo (artt. 2358, comma 2, e 2400, del Cc.), anziché quella di cui all’art. 11, comma 15, del Tusp (“Testo unico delle Società a partecipazione pubblica”, approvato con Dlgs. n. 175/2016). Sono fatti salvi, nel medesimo periodo, gli atti posti in essere da tali Organi. La loro eventuale cessazione, per scadenza del termine, non produce effetti fino a quando gli stessi non siano stati ricostituiti.
I commi da 4-terdecies a 4-septiesdecies dispongono il differimento, per il 2020, delle Consultazioni elettorali riguardanti i Comuni i cui Organi sono stati sciolti per infiltrazione mafiosa, nonché di quelle relative ai Consigli metropolitani, ai Presidenti di Provincia e ai Consigli provinciali.
Il comma 4-duodevicies stabilisce l’estensione, per ulteriori 12 mesi, dello Stato di emergenza relativo agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal 2 ottobre 2018, in 10 Regioni e nelle 2 Province autonome di Trento e Bolzano.
Art. 1- bis – Disposizioni in materia di riscossione
Il presente art. 1-bis, introdotto in sede di conversione, inserisce nel Decreto le disposizioni già emanante dal Legislatore con il Dl. n. 129/2020. Nello specifico, è stato posticipato dal 15 ottobre al 31 dicembre il termine del periodo di sospensione dei versamenti, contenuto all’interno dell’art. 68, commi 1 e 2-ter del Dl. n. 18/2020, come modificato dal Dl. n. 104/2020 (cd. “Decreto Agosto”).
Pertanto, i versamenti scadenti in tale periodo dovranno essere corrisposti in un’unica soluzione entro il 31 gennaio 2021, inoltre relativamente ai piani di dilazione in essere con l’Agente nazionale della riscossione, con riferimento alle richieste presentato fino al 31 dicembre 2020, gli stessi potranno essere revocati in caso di mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive.
Il Legislatore ha altresì introdotto il comma 4-bis al citato art. 68. Il nuovo comma prevede che, con riferimento ai carichi affidati all’Agente della riscossione durante il periodo di sospensione, sono prorogati di 12 mesi:
a) il termine di cui all’art. 19, comma 2, lett. a), del Dlgs. n. 112/1999, ovverosia la mancata notificazione imputabile al Concessionario, della cartella di pagamento, prima del decorso del 9° mese successivo alla consegna del ruolo;
b) fatto salvo quanto previsto dall’art.157, comma 3, del Dl. n. 34/2020, i termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell’anno 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento. I termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell’anno 2020 per la notifica delle cartelle di pagamento sono prorogati al 31 dicembre del 2° anno successivo alla fine del periodo di sospensione, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Dlgs. n. 159/2015.
È altresì prorogato al 31 dicembre 2020 il termine relativo alla sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti di pignoramenti presso terzi effettuati dall’Agente nazionale della riscossione e dai soggetti di cui all’art. 52, comma 5, lett. b), del Dlgs. n. 446/1997, aventi ad oggetti le somme dovute a titolo di stipendio, salario, o a titolo di pensione.
Art. 2 – Continuità operativa del Sistema di allerta “Covid”
L’Italia è stato uno dei primi Paesi ad aprire, con la disposizione in commento, la strada all’interoperabilità della App “Immuni” con le Piattaforme analoghe utilizzate da altri Paesi dell’Unione europea.
Alla luce della modifica introdotta dall’art. 2, comma 1, lett. b), l’utilizzo dell’Applicazione e della Piattaforma, nonché ogni trattamento di dati personali effettuato ai sensi dell’art. 6 del Dl. n. 28/2020, si interromperanno alla data di cessazione delle esigenze di protezione e prevenzione sanitaria, legate alla diffusione del “Covid-19” anche a carattere transfrontaliero, individuata con Dpcm., su proposta del Ministro della Salute, e comunque entro il 31 dicembre 2021. Entro la stessa data tutti i dati personali trattati dovranno essere cancellati o resi definitivamente anonimi. Nella previgente formulazione, il limite temporale per quanto detto, era dato dalla fine dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.
Come anticipato, è stata inoltre aperta la strada per l’interoperabilità della App “Immuni” con le “sorelle europee”. Come spiegato dalla Ministra dell’Innovazione, Paola Pisano, attraverso i propri canali social, “questo significa che ‘Immuni’ e le altre App degli Stati dell’Unione che utilizzano analoga tecnologia possono scambiarsi i codici alfanumerici degli utenti e avvisarli se sono stati a stretto contatto con una persona positiva al ‘Covid-19’, nel proprio Paese o in un altro Paese europeo […]. L’interoperabilità delle applicazioni consente quindi la circolazione all’interno dell’Unione europea senza richiedere ai cittadini di scaricare app diverse per ogni Nazione”. La Ministra Pisano ha spiegato che l’Italia, fa parte – insieme ad Irlanda e Germania – del primo gruppo di Stati dell’Ue ad avviare l’interoperabilità delle applicazioni. “Grazie a questo sistema – si legge ancora – un cittadino italiano che ha intenzione di fare un viaggio in Germania dovrà semplicemente attivare la funzione di ‘Immuni’ che consente di ricevere notifiche di eventuali contatti stretti con persone positive al virus durante la permanenza in quel Paese”.
Il comma 1-bis, inserito in sede di conversione, prevede che i lavoratori del Settore pubblico e privato possano utilizzare i propri dispositivi telematici e telefonici durante l’orario di lavoro, anche in deroga ai regolamenti aziendali e ai fini della fruizione dell’App “Immuni” durante il medesimo orario, fino alla conclusione dello stato di emergenza epidemiologica da “Covid-19”.
Art. 3 – Proroga di termini in materia di nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga, nonché applicazione di norme in materia di accordi di ristrutturazione dei debiti e di concordati preventivi
L’art. 3 del Dl. in commento dispone la proroga al 31 ottobre 2020 dei termini di cui all’art. 1, commi 9 e 10, del Dl. n. 104/2020 (c.d. “Decreto Agosto”), prolungando così l’arco di tempo per presentare le domande di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga, collegate all’emergenza epidemiologica. Con questa misura è stata assicurata alle Imprese una ulteriore possibilità di inviare le richieste e i dati necessari al pagamento delle prestazioni di “Cig Covid-19”, garantendo ai lavoratori l’accesso alle misure di sostegno al reddito previste dal “Decreto Agosto”.
I commi 1-bis e 1-ter, inseriti in sede di conversione, introducono disposizioni relative agli accordi di ristrutturazione dei debiti delle Imprese insolventi e ai concordati preventivi.
Art. 3-bis – Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza
L’art. 3-bis in commento, introdotto in sede di conversione, ha modificato l’art. 103 del Dl. n. 18/2020, convertito con Legge n. 27/2020 (cd. “Decreto Cura Italia”). L’attuale versione del comma 2 dell’articolo citato prevede che “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’art. 15 del testo unico di cui al Dpr. n. 380/2001, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 (n.d.r. la versione precedente prevedeva il 31 luglio 2020), conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello Stato di emergenza”.
E’ inoltre inserito al medesimo articolo il comma 2-sexies, ai sensi del quale tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e il 4 dicembre 2020, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2.
Viene poi espressamente previsto che la proroga dell’efficacia dei certificati non si applica ai documenti unici di regolarità contributiva di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 30 gennaio 2015, che continuano ad essere quindi assoggettati alla disciplina ordinaria di cui al medesimo Dm. In proposito, si ricorda che già l’Inps, con il Messaggio n. 3089 dello scorso 10 agosto 2020, aveva confermato che i Durc con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 avevano validità prorogata soltanto fino al 29 ottobre 2020.
E’ infine previsto che i Permessi di soggiorno e i titoli di cui all’art. 103, commi 2-quater e 2-quinquies, del Dl. n. 18/2020, convertito con Legge n. 27/2020 (“Decreto Cura Italia”, vedi Entilocalinews n. 18 del 4 maggio 2020), compresi quelli aventi scadenza sino al 31 dicembre 2020, conservano la loro validità fino alla cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 7 ottobre 2020 e avente scadenza il 31 gennaio 2021.
La norma fa riferimento complessivamente a:
- i termini per la conversione dei Permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale;
- le Autorizzazioni al soggiorno di cui all’art. 5, comma 7, del Dlgs. n. 286/1988;
- i Documenti di viaggio di cui all’art. 24 del Dlgs. n. 251/2007;
- la validità dei Nulla-osta rilasciati per lavoro stagionale, di cui al comma 2, dell’art. 24, del Dlgs. n. 286/1998;
- la validità dei Nulla-osta rilasciati per il ricongiungimento familiare di cui agli artt. 28, 29 e 29-bis del Dlgs. n. 286/1998;
- la validità dei Nulla-osta rilasciati per lavoro per casi particolari di cui agli artt. 27 e seguenti del Dlgs. n. 286/1998, tra cui ricerca, blue card, trasferimenti infrasocietari;
- i Permessi di soggiorno di cui agli artt. 22, 24, 26, 30, 39-bis e 39-bis del Dlgs. n. 286/1998.




