Dait: lite pendente e partecipazione indiretta non bastano da sole a configurare l’incompatibilità del Consigliere

Il Dait è intervenuto per chiarire due distinte ipotesi di presunta incompatibilità previste dall’art. 63 del Tuel, con riferimento ad un Consigliere comunale coinvolto indirettamente nella struttura societaria di un’Impresa appaltatrice del Comune e al contenzioso amministrativo pendente presso il Tar

Con il Parere n. 37653 del 27 novembre 2024, il Dait è intervenuto per chiarire 2 distinte ipotesi di presunta incompatibilità previste dall’art. 63 del Tuel, con riferimento ad un Consigliere comunale coinvolto indirettamente nella struttura societaria di un’Impresa appaltatrice del Comune e al contenzioso amministrativo pendente presso il Tar.

Il Ministero ha ribadito che l’incompatibilità si verifica soltanto in caso di effettiva partecipazione del Consigliere, diretta o indiretta, al capitale sociale della Società che beneficia di appalti nel Comune. L’interpretazione estensiva della norma, secondo la giurisprudenza, è volta ad intercettare situazioni di conflitto di interessi reale o potenziale anche

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