“Ddl. Bilancio 2019”: una panoramica sulle principali disposizioni di interesse per gli Enti Locali alla luce del maxiemendamento

Nell’incertezza che permane sugli equilibri Italia-Ue e sul rapporto “Deficit-Pil” che alla fine metterà d’accordo le due parti e le rinunce che comporterà questo ridimensionamento rispetto all’iniziale 2,4% ipotizzato dall’Esecutivo, la Manovra prosegue il suo iter parlamentale.

Giovedì sera il Governo ha posto la questione di fiducia sul “Ddl. Bilancio 2019”, l’Aula della Camera è tornata a riunirsi venerdì alle 17.30 per le dichiarazioni di voto e in serata è arrivato il voto di fiducia.

Con 330 favorevoli, 219 contrari e una astensione, il testo ha dunque incassato il via libera di Montecitorio ed è passato nelle mani del Senato per la seconda lettura.

Proponiamo qui di seguito una selezione dei contenuti di maggiore interesse per gli Enti Locali inseriti nella versione della Manovra.

Commi 2 e 3 – Sterilizzazione clausole di salvaguardia Iva

Con la presente disposizione vengono introdotte disposizioni finalizzate alla totale sterilizzazione degli incrementi delle aliquote Iva per l’anno 2019 ed a ridurre gli incrementi delle aliquote Iva (ed anche delle Accise) per gli anni successivi (c.d. “clausola di salvaguardia”).

Ricordiamo che la “Legge di Stabilità 2015”aveva previsto “clausole di salvaguardia” consistenti in incrementi di aliquote Iva ordinaria e ridotta e di accise su benzina e gasolio, a tutela dei saldi di finanza pubblica e in sostituzione di riduzioni di agevolazioni e detrazioni previste da precedenti manovre. I predetti aumenti Iva erano in origine previsti a partire dall’anno 2016. Le misure sono state di volta in volta posticipate, e da ultimo, la “Legge di Stabilità 2018” ha rinviato gli aumenti Iva al 2019 e quelli delle Accise al 2020.

In sintesi, per effetto dei commi 2 e 3 in commento, si avrà la seguente situazione, in base alla quale almeno per l’anno 2019 le aliquote Iva ridotta e ordinaria resteranno le stesse (rispettivamente, 10% e 22%):

Aliquota Iva ridotta
  2018 2019 2020 2021 2022
situazione a dicembre 2018 10% 11,5% 13% 13% 13%
situazione da gennaio 2019 10% 11,5% 11,5% 11,5%
Aliquota Iva ordinaria
  2018 2019 2020 2021 2022
situazione a dicembre 2018 22% 24,2% 24,9% 25% 25%
situazione da gennaio 2019 22% 24,1% 24,5% 24,5%

Commi da 5 a 7 – Estensione del regime “forfettario” – minimi

La norma interviene sulla disciplina del c.d. “regime dei minimi”, di cui ai commi da 54 a 89 della “Legge di Stabilità 2015”, prevedendo, per accedere al regime agevolato, un unico limite di ricavi o compensi (65.000 Euro) in luogo dei valori diversificati per ciascuna attività.

Ricordiamo che le citate disposizioni della richiamata Legge n. 190/2014 consentono alle Imprese ed ai Professionisti di applicare il c.d. “regime forfetario”. Per l’accesso al regime agevolato sono richiesti, sia requisiti reddituali, sia ulteriori requisiti che riguardano le spese per lavoro dipendente e il costo dei beni

strumentali.

Alla base imponibile (ottenuta dal prodotto tra i ricavi o compensi effettivi e il coefficiente) si applica un’Imposta sostitutiva (dell’Irpef e relative Addizionali e dell’Irap) fissata in misura pari al 5% per i primi 5 anni e al 15% per gli anni successivi. Ulteriori agevolazioni riguardano, sia l’Iva (alle operazioni non si applica l’Iva, come desumibile dalle fatture d’acquisto ricevute anche dagli Enti Locali), sia i contributi sociali.

Commi da 12 a 17 – Imposta sostitutiva per imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni

La norma introduce, con decorrenza 2020, un regime fiscale agevolato facoltativo in favore delle persone fisiche che realizzano redditi d’impresa o di lavoro autonomo e che, nell’anno precedente, conseguono ricavi o compensi compresi tra 65.001 e 100.000 Euro.

Alla base imponibile, determinata secondo i criteri ordinari, si applica un’Imposta ad aliquota 20% sostitutiva dell’Irpef e relative Addizionali, dell’Irap e dell’Iva (commi 1 e 6).

I contribuenti che applicano il regime d’imposta sostitutiva, al pari dei c.d. “minimi”, non subiscono la ritenuta d’acconto sui compensi ricevuti (comma 4,) né trattengono la ritenuta alla fonte sui compensi corrisposti (comma 5).

Ai fini della individuazione del limite dei ricavi e dei compensi per l’accesso al regime sostitutivo non rilevano gli adeguamenti effettuati in base agli Indici sintetici di affidabilità; inoltre, nel caso di esercizio contemporaneo di differenti attività, si assume la somma dei ricavi e componenti (comma 2).

Sono previste esclusioni dall’ambito soggettivo di applicazione (comma 3).

Commi 40 e 41 – Proroga detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia, acquisto di mobili e sistemazione a verde

Tale pacchetto di norme estende alle spese sostenute nel 2019 la detrazione Irpef per:

– spese di riqualificazione energetica disciplinata dall’art. 14 del Dl. n. 63/2013;

– spese relative ad interventi di sistemazione a verde.

Comma 68 –Limite per acquisti al di fuori del mercato elettronico della P.A.

Novellando la disposizione di cui all’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, la norma innalza da 1.000 a 5.000 Euro il limite di importo oltre il quale le P.A. devono far ricorso al Mepa per l’acquisto di beni e servizi.

Commi da 71 a 75 – Contributi per investimenti di messa in sicurezza edifici e territorio

Le norme in commento assegnano alle Regioni a Statuto ordinario, per il periodo 2021-2033, contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio (135 milioni di Euro annui dal 2021 al 2025, 270 milioni per il 2026, 315 milioni annui dal 2027 al 2032 e 360 milioni per il 2033, a valere sul “Fondo per gli investimenti degli Enti territoriali”).

I contributi sono destinati ad investimenti per la messa in sicurezza, rispettivamente, del territorio a rischio idrogeologico, di strade, ponti, e viadotti, nonché degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e altre strutture di proprietà dei Comuni.

Ogni anno le Regioni devono provvedere all’assegnazione dei contributi ricevuti ai Comuni del proprio territorio entro il 30 ottobre dell’anno precedente al periodo di riferimento, mentre i Comuni devono affidare i lavori entro 8 mesi dall’assegnazione delle risorse.

Sono inoltre disciplinati l’utilizzo dei risparmi derivanti da eventuali ribassi d’asta (comma 3) e il monitoraggio degli investimenti dei Comuni beneficiari dei contributi (commi 4 e 5).

Le disposizioni citate sono volte, nella sostanza, a prolungare quanto previsto, fino al 2020, dai commi 853 e seguenti della “Legge di Bilancio 2018” (Legge n. 205/2017), che ha previsto, per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per il triennio 2018-2020, a favore dei Comuni che non risultano beneficiare delle risorse connesse al “Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle Città metropolitane e dei Comuni capoluogo di Provincia” (comma 974, L. 208/2015), l’assegnazione di contributi nel limite complessivo di 150 milioni di Euro per l’anno 2018, 300 milioni di Euro per l’anno 2019, e 400 milioni di Euro per l’anno 2020.

Commi da 86 a 96 – Centrale per la progettazione delle opere pubbliche

Viene prevista l’istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2019, di una “Centrale per la progettazione delle opere pubbliche”, che dovrà operare in autonomia amministrativa, organizzativa e funzionale, sotto la responsabilità di un coordinatore.

La Centrale, su richiesta delle Amministrazioni centrali e degli Enti territoriali interessati, previa Convenzione e senza oneri diretti di prestazioni professionali rese per gli Enti territoriali richiedenti, si dovrà occupare della progettazione di opere pubbliche, con particolare riferimento alle seguenti attività:

  1. progettazione di opere pubbliche e ogni altra prestazione relativa alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, collaudo, nonché ove richiesta direzione dei lavori e incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del Responsabile del procedimento e del Dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici;
  2. gestione delle procedure di appalto in tema di progettazione per conto della stazione appaltante interessata;
  3. predisposizione di modelli di progettazione per opere simili o con elevato grado di uniformità e ripetitività;
  4. valutazione economica e finanziaria del singolo intervento;
  5. assistenza tecnica alle amministrazioni coinvolte nel partenariato pubblico-privato.

Per il funzionamento della Centrale viene autorizzata l’assunzione a tempo indeterminato, a partire dall’anno 2019, di un massimo di 300 unità di personale, con prevalenza di personale di profilo tecnico, oltre al coordinatore, che sarà nominato per 3 anni rinnovabili e verrà equiparato ad un Dirigente di prima fascia.Le assunzioni avverranno con procedura selettiva pubblica, le cui modalità di svolgimento saranno stabilite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Per garantire l’immediata operatività della Centrale e limitatamente alle prime 50 unità di personale, il reclutamento potrà avvenire, prescindendo da ogni formalità, attingendo dal personale di ruolo, anche mediante assegnazione temporanea, con il consenso dell’interessato e sulla base di appositi Protocolli d’intesa con le Amministrazioni centrali e con gli Enti territoriali interessati.

Infine, con Decreto del Presidente della Repubblica saranno stabilite misure per coordinare le attività della Centrale con le attività di progettazione svolte dagli Organi tecnici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dalla Società Consip Spa.

Commi da 226 a 232 – Rinnovo contrattuale 2019-2021

Per il personale dipendente da Amministrazioni diverse da quelle statali, tra cui gli Enti Locali, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2019-2021 sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell’art. 48, comma 2. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo i Comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai dati disponibili presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunicati dalle rispettive Amministrazioni in sede di rilevazione del conto annuale.

Nelle more della definizione dei Contratti collettivi di lavoro si provvederà, in deroga alle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, all’erogazione dell’elemento perequativo una tantum previsto dall’art. 2, comma 6 del Ccnl. “Funzioni locali”, con le modalità e i criteri ivi definiti e con decorrenza 1° gennaio 2019.

Commi da 355 a 362 –“Sport Bonus

La norma attribuisce un credito d’imposta in favore dei soggetti che effettuano, nel 2019, erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture.

Il credito d’imposta è pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro, effettuate da privati nel corso del 2019, per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture. Il credito d’imposta è riconosciuto alle persone fisiche e agli Enti non commerciali nei limiti del 20% del reddito imponibile, mentre per i soggetti titolari di reddito d’impresa il beneficio è riconosciuto nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui. Il credito d’imposta è riconosciuto qualora le erogazioni in denaro effettuate per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.

Il credito d’imposta è utilizzabile, per i soggetti titolari di reddito d’impresa, tramite compensazione. Non rileva ai fini delle Imposte sui redditi e dell’Irap e non concorre alla formazione del tetto massimo di crediti d’imposta annui utilizzabili (commi 3 e 4).

Il beneficio non può essere cumulato con altre agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente per le medesime erogazioni (comma 5).

Si rinvia ad un Dpcm. la definizione delle ulteriori modalità applicative (comma 7).

Comma 407- Modifica Tusp

La norma in commento prevede un’integrazione dell’art. 24 del Dlgs. n. 175/16, al quale è stato aggiunto il comma 5-bis, secondo cui, “a tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le Società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L’Amministrazione pubblica, che detiene le partecipazioni, è conseguentemente autorizzata a non procedere all’alienazione”.

Di conseguenza, qualora la norma passasse nei termini sopra riportati, dal 1° gennaio 2019, in caso di bilanci in utile, si aprirebbe un ulteriore periodo transitorio dove il socio pubblico potrebbe continuare ad esercitare i propri diritti sociali.

Commi da 485 a 580 – Finanza locale

Il “Ddl. Bilancio 2019“ contiene numerose disposizioni che riguardano la finanza regionale e locale, volte ad innovare la disciplina delle regole relative all’equilibrio di bilancio, a definire alcuni aspetti dei rapporti finanziari tra Stato e Autonomie territoriali, a favorire gli investimenti pubblici ed a introdurre semplificazioni contabili e amministrative.

In particolare, i commi da 485 a 497 modificano la disciplina vigente sulle regole di finanza pubblica relative all’equilibrio di bilancio degli Enti territoriali, contenuta nella “Legge di bilancio per il 2017”, anche dando seguito ad alcune recenti Sentenze della Corte costituzionale. Le nuove disposizioni, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, prevedono in particolare che le Regioni a Statuto speciale, le Province autonome e gli Enti Locali, a partire dal 2019, e le Regioni ordinarie, a partire dal 2021, potranno utilizzare in modo pieno il risultato di amministrazione e il “Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa” ai fini dell’equilibrio di bilancio. Per le Regioni ordinarie la norma dà sostanzialmente attuazione all’Accordo sottoscritto in sede di Conferenza unificata il 15 ottobre 2018.

Attuative dell’Accordo 15 ottobre 2018 sono anche le norme introdotte dai commi da 498 a 510 che prevedono la riduzione del contributo alla finanza pubblica a carico delle Regioni ordinarie per il 2020 in attuazione della Sentenza della Corte Costituzionale n.103 del 2018, nonché l’attribuzione alle Regioni dei contributi per la realizzazione di nuovi investimenti, compensati per pari importo a titolo di concorso alla finanza pubblica per gli anni 2019-2010.

Specifiche misure volte a promuovere la spesa per investimenti degli Enti territoriali sono inoltre contenute nei commi da 517 a 522, relativi al finanziamento di Piani di sicurezza per la manutenzione di strade e Scuole; nei commi da 523 a 527, che introducono la facoltà per gli Enti Locali in disavanzo di utilizzare, pur con alcune limitazioni, il risultato di amministrazione; nei commi da 532 a 534 ove si prevede che le economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici concorrono alla determinazione del “Fondo pluriennale vincolato”, secondo modalità definite con Decreto interministeriale; e ancora dai commi da 522 a 566, che apportano specifiche modifiche all’ordinamento contabile delle Regioni al fine di favorire gli investimenti pubblici.

Misure di semplificazione degli adempimenti contabili sono introdotte dai commi da 528 a 531, che dispongono, a decorrere dal bilancio di previsione per il 2019, unicamente l’invio dei bilanci di previsione e dei rendiconti alla “Banca-dati delle Amministrazioni pubbliche”.

I commi da 535 a 541 intervengono sulle risorse destinate al Programma straordinario per le periferie urbane, prevedendo che le Convenzioni in essere con 96 Enti beneficiari (successivi ai primi 24 beneficiari), producano effetti finanziari dal 2019. Viene quindi superato quanto stabilito, da ultimo, dal Dl. n. 91/2018 (“Milleproroghe”), che per tali 96 Enti aveva previsto il congelamento delle risorse per il 2019. Tali effetti sono limitati unicamente al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. La norma dà seguito all’Accordo raggiunto in Conferenza unificata il 18 ottobre 2018 tra il Governo e i rappresentanti delle Autonomie territoriali.

I commi da 542 a 551 sono volti alla definitiva individuazione della massa passiva del debito riferibile alla Gestione commissariale del Comune di Roma e all’estinzione dei debiti oggetto di ricognizione, al fine di giungere alla conclusione delle attività straordinarie della Gestione commissariale. Vengono pertanto introdotte norme che puntano a chiarire l’attribuzione in capo alla Gestione commissariale di alcune poste relative al debito finanziario e al debito commerciale, in particolare riferito ad indennizzi derivanti da espropri. Infine, viene fissato il termine perentorio di 36 mesi entro cui Roma Capitale può avanzare specifiche istanze di liquidazione di crediti riferibili alla Gestione commissariale, per giungere alla definitiva rilevazione della massa passiva da approvare tramite Dpcm., che deve stabilire anche il termine finale per l’estinzione dei debiti.

Il comma 569 consente agli Enti che hanno chiesto di accedere alla procedura di riequilibrio finanziario, tramite la presentazione di un apposito Piano, di ottenere un’anticipazione dal Ministero dell’Interno nelle more della valutazione dell’istanza da parte della Corte dei conti.