“Decreto Rilancio”: l’Agenzia delle Entrate fornisce altre indicazioni utili sul contributo a fondo perduto

L’Agenzia delle Entrate, con la nuova Circolare n. 22/E del 21 luglio 2020, successiva alla Circolare n. 15/E del 13 giugno 2020, ha fornito risposte a ulteriori quesiti degli operatori sui contributi a fondo perduto erogati dalla stessa Agenzia ai soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, in base all’art. 25 del Dl. n. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio“).

Come si calcola il calo del fatturato ai fini del contributo a fondo perduto in determinate situazioni? Il contributo vale anche per le Società in liquidazione? Come restituire il contributo senza sanzioni in caso di errori?

Sono alcuni dei quesiti sollevati dagli operatori a cui l’Agenzia delle Entrate ha fornito una risposta.

I contribuenti in possesso dei requisiti hanno ancora tempo fino al 13 agosto 2020 per poter richiedere il beneficio (fino al 24 agosto nel caso degli eredi che continuano l’attività per conto del soggetto deceduto). È possibile presentare la richiesta esclusivamente via internet, oppure ricorrere ad un Intermediario. L’Agenzia ha ricordato che il contributo spetta ai titolari di Partita Iva che esercitano attività d’impresa (ai fini delle Imposte dirette) e di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, ed è commisurato alla diminuzione di fatturato subita a causa dell’emergenza epidemiologica.