Diritti di rogito: non spettano se il Segretario è equiparato ad un Dirigente

Nella Delibera n. 153 del 23 luglio 2015 della Corte dei conti Puglia, si prendono in esame i diritti di rogito che, ai sensi dell’art. 10, del Dl. n. 90/14 convertito con Legge n. 114/14, competono esclusivamente ai Segretari di Comuni di piccole dimensioni collocati in fascia “C”, mentre non spettano ai Segretari che godono di equiparazione alla dirigenza, sia essa assicurata dalla appartenenza alle fasce “A” e “B”, sia essa un effetto del galleggiamento in ipotesi di titolarità di Enti Locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale.

Le somme relative ai diritti di segreteria e di rogito vengono introitate integralmente al bilancio dell’Ente e, al termine dell’esercizio annuale, sono erogare all’avente diritto nella quota di spettanza, al lordo di tutti gli oneri accessori, ivi compresi quelli a carico degli Enti, e con l’obbligo per il Comune di riversare tutti gli importi, laddove nel corso dell’esercizio non eccedano limiti della quota del quinto della retribuzione in godimento.

Quanto al parametro temporale di riferimento per l’applicazione della nuova disciplina, la Sezione afferma che il diritto di rogito matura, e cioè si perfeziona, al momento del ricevimento dell’atto e/o contratto stipulato in forma pubblica innanzi al Segretario. A tal momento dunque di deve far riferimento per l’applicazione della nuova normativa, a nulla rilevando il fatto che il diritto non sia stato ancora liquidato o pagato.

Delibera n. 153 del 23 luglio 2015-Corte dei conti Puglia[1]

Endnotes:
  1. Delibera n. 153 del 23 luglio 2015-Corte dei conti Puglia: https://www.entilocali-online.it/wp-content/uploads/2015/10/Delibera-n.-153-del-23-luglio-2015-Corte-dei-conti-Puglia.doc