Corte dei Conti Trentino – Alto Adige, Delibera n. 54 del 28 maggio 2024
Nella casistica in oggetto, la questione controversa riguarda l’acquisizione del parere di congruità dell’Avvocatura dello Stato da parte delle Amministrazioni locali.
La Sezione rileva che è stato ritenuto ammissibile tale parere poiché riguarda profili gestionali e procedurali rientranti nella materia della contabilità pubblica, come interpretato dalla magistratura contabile.
È utile riportare anche le conclusioni di merito cui sono giunti detti precedenti. I quesiti esaminati partono dall’assenza nell’ordinamento locale di una previsione analoga a quella dell’art. 18, comma 1, del Dl. n. 67/1997 (“Disposizioni urgenti per favorire l’occupazione”), secondo cui le “spese legali […] sono rimborsate dalle Amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall’Avvocatura dello Stato […]”. A tale proposito, la giurisprudenza ha osservato che “sarebbe in palese contrasto con ogni regola di buona amministrazione (art. 97 della Cost., e ora art. 81) addebitare allo Stato una spesa di importo non controllabile. Tale spesa resterebbe soggetta alla determinazione pattizia tra il dipendente pubblico assistito e il suo difensore di fiducia, o anche alla sola verifica ordinistica, limitata alla riconducibilità delle voci alla preesistente tariffa e all’attività svolta su mandato del cliente, senza alcun riguardo per la posizione del terzo obbligato verso quest’ultimo (lo Stato)”. In quest’ottica, pur in assenza di una specifica previsione normativa o contrattuale che contemplasse l’acquisizione del parere, è stato ritenuto che il Principio di prudente gestione della spesa pubblica comporti che anche le Amministrazioni locali “debbano poter procedere al rimborso delle spese legali (quando ne sussistano i presupposti sostanziali) con il supporto di documentazione idonea ad attestare la congruità delle spese”. Questo perché anche per gli Enti Locali esistono le stesse esigenze riguardo all’opportunità di un parere sulle richieste di rimborso delle spese legali, tenendo conto sia della necessità di un’esatta individuazione delle voci che potrebbero concorrere alla determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità dovute agli avvocati per l’esercizio della loro attività professionale e dei relativi parametri, sia della necessità di ridurre il rischio di includere nella parcella spese superflue o non proporzionali all’opera prestata.
Questo parere, che potrebbe risultare utile in mancanza di relative capacità o convenzioni per la formulazione di giudizi di congruità, potrebbe eventualmente essere espresso anche dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, un Organo con elevata competenza in materia, la cui valutazione risulterebbe certamente utile nel supportare le decisioni dell’Ente, cui comunque rimane ogni finale statuizione e responsabilità. Dunque, anche per gli Enti Locali è opportuna l’acquisizione del parere dell’Avvocatura dello Stato o dell’Ordine degli Avvocati sui rimborsi delle spese legali.




