Tar Veneto, Sentenza n. 3101 del 31 dicembre 2024
Nella Sentenza in epigrafe indicata, la questione controversa riguarda la correttezza dell’esclusione di una Società da una gara d’appalto. La motivazione non riguarda l’assenza di requisiti generali o specifici per partecipare alla selezione, ma una mancata conformità dell’offerta rispetto a una regola specifica del capitolato speciale. Tale regola richiede che sia il Responsabile del Servizio, sia il suo Sostituto debbano necessariamente essere medici. La Commissione giudicatrice ha escluso l’offerta poiché il sostituto indicato dalla Società non era laureato in medicina, come previsto dal capitolato. La Commissione ha considerato questa mancanza non come un requisito speciale di partecipazione, ma come una caratteristica essenziale della prestazione richiesta. Pertanto, è necessario verificare se il servizio proposto rispetti i requisiti tecnici fondamentali richiesti dalla lex specialis. I requisiti minimi fissati dagli atti di gara rappresentano una condizione imprescindibile per l’assegnazione del contratto, in quanto un’offerta non conforme a questi requisiti non può essere accettata. Anche se il capitolato non specifica esplicitamente l’esclusione per offerte non conformi, la giurisprudenza ha chiarito che una difformità rispetto ai requisiti essenziali comporta comunque l’esclusione, trattandosi di un’offerta che non soddisfa le condizioni minime richieste. Nel caso specifico, il capitolato speciale definisce come essenziale il requisito che il Responsabile del Servizio e il suo Sostituto siano medici. Questa prescrizione si fonda sulla natura delle mansioni da svolgere, come il coordinamento delle attività sanitarie e l’intervento in situazioni di emergenza, che richiedono necessariamente competenze mediche. La scelta di proporre come sostituto un profilo non medico compromette la capacità dell’offerta di garantire i servizi richiesti, come la continuità operativa nei reparti di pronto soccorso e rianimazione. Di conseguenza, l’offerta è stata considerata non idonea, giustificando l’esclusione dalla gara.






