La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 9434 del 30 aprile 2014, ha affermato che l’accertamento tributario, se inerente a crediti i cui presupposti si sono determinati prima della dichiarazione di fallimento o nel periodo d’imposta in cui tale dichiarazione è intervenuta, dev’essere notificato non solo al curatore, ma anche al contribuente, il quale è eccezionalmente abilitato ad impugnarlo nell’inerzia degli Organi fallimentari, poiché esposto ai riflessi anche di carattere sanzionatorio conseguenti dalla definitività dell’atto impositivo. Non può quindi attribuirsi carattere assoluto alla perdita della capacità processuale conseguente alla dichiarazione di fallimento, la quale può essere eccepita esclusivamente dal curatore, nell’interesse della massa dei creditori.
In caso di fallimento di una Società in accomandita semplice, il socio accomandatario dichiarato fallito ai sensi dell’art. 147 della “Legge Fallimentare”, in qualità di legale rappresentante della Società fallita, è legittimato ad agire in giudizio nell’inerzia del curatore, la cui legittimazione esclusiva a far valere il difetto di capacità processuale dell’attore, esclude che lo stesso possa essere rilevato d’ufficio o su eccezione della controparte.